Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIANNITTI MARCO (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA AREZZOALZANO DEL 3/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE GIANNITTI MARCO (AC AREZZO S.R.L.) AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA AREZZOALZANO
DEL 3/11/2002)
Avverso la squalifica di cui in epigrafe. il calciatore Giannitti Marco ha proposto
reclamo, dichiarando di non aver mai colpito la panchina con un pugno e che in effetti ha
pronunciato per due volte la stessa frase irriverente.
La Commissione ritiene che il gravame non possa essere accolto, considerato in
ogni caso che il semplice utilizzo anche per una sola volta ( tra l’altro ammessa in sede di
escussione)di una siffatta espressione avente natura irriguardosa nei confronti degli
ufficiali di gara, comporti la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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