Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA SPEZIA-REGGIANA DEL 3/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’20/11/02 n. 78 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA SPEZIA-REGGIANA DEL 3/11/2002) La società Spezia Calcio 1906 S.r.l. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo le ha inflitto l’ammenda di € 12.000,00 a seguito di reiterati episodi di intolleranza da parte del pubblico con cori razziali, lanci di sputi ed oggetti vari. La richiesta del reclamo è la reiezione o, in via subordinata, la riduzione pecuniaria inflitta. Il ricorso sottolinea, in sintesi, che i cori razzisti sarebbero stati “temporalmente limitati e non provenienti da un intero settore ma in capo a spettatori isolati cui la società nulla potrebbe opporre. Inoltre si ritiene che le grida provenienti dal settore del pubblico locale non avrebbero avuto come destinatario il singolo calciatore di colore ma l’intera squadra della Reggiana e infine che quelle grida non sarebbero cori razzisti ma solo espressioni di pur censurabile maleducazione. Alla riunione odierna è presente l’avv. Marco Stefanini, a tale fine delegato in rappresentanza della società, che insiste sui motivi presentati nel reclamo. In merito, questa Commissione ha esaminato i referti degli ufficiali di gara da cui si rileva tra l’altro in modo non equivoco che: - gli ululati razzisti nello specifico “buh” , sono stati uditi a più riprese sia nel primo sia nel secondo tempo provenire dalla curva dove erano i tifosi dello Spezia Calcio; - l’assistente dell’arbitro per tutta la gara è stato oggetto, essendone colpito, di offese e di lanci di sputi monetine ed altro, da parte dei tifosi dello Spezia. Sottolinea inoltre la Commissione, in coerenza con altre precedenti delibere, che i “buh” non possono identificarsi con asserite manifestazioni di cattiva educazione ma che essi siano mirati scherni a fondo razzista; ugualmente non risulta che siano stati posti in essere da parte della società o degli altri spettatori comportamenti concludenti finalizzati a far interrompere tali grida razziste ed i lanci di materiale all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro. Per quanto sopra la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo e confermare integralmente la sanzione nella misura configurata dal Giudice Sportivo. La tassa va addebitata.
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