Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA BENEVENTO-CROTONE DEL 3/11/2002).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA BENEVENTO-CROTONE DEL 3/11/2002). Sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Benevento-Crotone del 3/11/2002, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l. l’ammenda di € 12.000,00 e la diffida ex art.13 lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva, adottando la seguente motivazione: “per aver dato luogo a ritardo di otto minuti sull’orario di inizio della gara, nel corso della quale venivano lanciate bottigliette e altri oggetti, in particolare indirizzati contro un assistente arbitrale che veniva colpito due volte alla schiena, risentendo leggero e momentaneo dolore, altri lanci della stessa natura venivano operati contro lo stesso ufficiale di gara che era colpito ad una coscia da un pezzo di calcinaccio che gli procurava una lieve abrasione e intenso dolore, intervenivano i medici ma l’assistente arbitrale continuava ad avvertire anche a distanza di tempo sensazioni dolorose; allo stesso erano rivolte espressioni offensive e di minaccia da parte di un fotografo che veniva successivamente allontanato; negli ultimi minuti veniva esploso un razzo che traversando tutto il terreno di gioco si disperdeva oltre la curva destinata ai tifosi ospiti, contro i quali era evidentemente indirizzato, così creando concreto pericolo per le incolumità personali (lettera di diffida art.13 co.1° lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società dolendosi della entità della sanzione ed invocando la riduzione della ammenda e la revoca della diffida. Ha dedotto al riguardo che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della lodevole collaborazione dei dirigenti sanniti per l’opera preventiva e repressiva posta in essere e che l’addebito di maggior gravità, e cioè il lancio del razzo, non avrebbe rappresentato, alla stregua della refertazione dell’assistente arbitrale, un pericolo per la pubblica incolumità, dato che il razzo avrebbe terminato la sua corsa a circa venti metri di altezza sopra la curva occupata dalla tifoseria crotonese, per cui si dovrebbe eludere qualsiasi volontà di arrecare danno alle persone. All’esito della odierna riunione pare alla Commissione che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Bisogna convenire con la reclamante che, alla luce del referto dell’assistente arbitrale, la descritta traiettoria del razzo porta ad escludere che lo stesso avesse come obiettivo la tifoseria crotonese. Tale considerazione ridimensiona in parte le pur gravi intemperanze poste in essere dalla tifoseria sannita, responsabile di numerosi lanci di corpi contundenti all’indirizzo di un assistente arbitrale, ripetutamente attinto alla schiena e ad una coscia con conseguenti persistenti sensazioni di dolore. Ritiene la Commissione che per tali comportamenti sia sanzione adeguata la ammenda di € 5.000,00. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda a € 5.000,00 con lettera di diffida. La tassa non va addebitata .
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