Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA BENEVENTO-CROTONE DEL 3/11/2002).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
DI € 12.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL
5/11/2002 GARA BENEVENTO-CROTONE DEL 3/11/2002).
Sulla scorta degli atti ufficiali relativi alla gara Benevento-Crotone del
3/11/2002, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.
l’ammenda di € 12.000,00 e la diffida ex art.13 lett.c) del Codice di Giustizia Sportiva,
adottando la seguente motivazione: “per aver dato luogo a ritardo di otto minuti
sull’orario di inizio della gara, nel corso della quale venivano lanciate bottigliette e
altri oggetti, in particolare indirizzati contro un assistente arbitrale che veniva colpito
due volte alla schiena, risentendo leggero e momentaneo dolore, altri lanci della
stessa natura venivano operati contro lo stesso ufficiale di gara che era colpito ad
una coscia da un pezzo di calcinaccio che gli procurava una lieve abrasione e
intenso dolore, intervenivano i medici ma l’assistente arbitrale continuava ad
avvertire anche a distanza di tempo sensazioni dolorose; allo stesso erano rivolte
espressioni offensive e di minaccia da parte di un fotografo che veniva
successivamente allontanato; negli ultimi minuti veniva esploso un razzo che
traversando tutto il terreno di gioco si disperdeva oltre la curva destinata ai tifosi
ospiti, contro i quali era evidentemente indirizzato, così creando concreto pericolo per
le incolumità personali (lettera di diffida art.13 co.1° lett.c) del Codice di Giustizia
Sportiva)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società dolendosi della entità della
sanzione ed invocando la riduzione della ammenda e la revoca della diffida. Ha
dedotto al riguardo che il primo Giudice non avrebbe tenuto conto della lodevole
collaborazione dei dirigenti sanniti per l’opera preventiva e repressiva posta in essere
e che l’addebito di maggior gravità, e cioè il lancio del razzo, non avrebbe
rappresentato, alla stregua della refertazione dell’assistente arbitrale, un pericolo per
la pubblica incolumità, dato che il razzo avrebbe terminato la sua corsa a circa venti
metri di altezza sopra la curva occupata dalla tifoseria crotonese, per cui si dovrebbe
eludere qualsiasi volontà di arrecare danno alle persone.
All’esito della odierna riunione pare alla Commissione che il reclamo sia
meritevole di accoglimento. Bisogna convenire con la reclamante che, alla luce del
referto dell’assistente arbitrale, la descritta traiettoria del razzo porta ad escludere
che lo stesso avesse come obiettivo la tifoseria crotonese.
Tale considerazione ridimensiona in parte le pur gravi intemperanze poste in
essere dalla tifoseria sannita, responsabile di numerosi lanci di corpi contundenti
all’indirizzo di un assistente arbitrale, ripetutamente attinto alla schiena e ad una
coscia con conseguenti persistenti sensazioni di dolore. Ritiene la Commissione che
per tali comportamenti sia sanzione adeguata la ammenda di € 5.000,00.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda a € 5.000,00 con lettera di
diffida.
La tassa non va addebitata .
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 12.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U. N.65/C DEL 5/11/2002 GARA BENEVENTO-CROTONE DEL 3/11/2002)."