Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 7.500,00; SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31/12/2002 MEDICO NAZARENO PINO; SQUALIFICA QUATTRO GARE AL CALCIATORE AIELLO SALVATORE (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002 GARA IGEA VIRTUS –RAGUSA DEL 10/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO
AMMENDA DI € 7.500,00; SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31/12/2002
MEDICO NAZARENO PINO; SQUALIFICA QUATTRO GARE AL CALCIATORE
AIELLO SALVATORE (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002 GARA
IGEA VIRTUS –RAGUSA DEL 10/11/2002)
Sulla scorta del referto arbitrale della gara Igea Virtus-Ragusa disputata il
10/11/2002, il Giudice Sportivo ha inflitto:
a) l'ammenda dì € 7.500,00 alla società Igea Virtus per le intemperanze
commesse dai tifosi e da persone indebitamente sostanti nel recinto di gioco;
b) la squalifica sino a tutto il 31/12/2002 al medico sociale della Igea Virus, Nazareno
Pino per la condotta reiteratamente offensiva tenuta all'indirizzo dell'arbitro;
c) la squalifica per quattro gare al calciatore Salvatore Aiello della società F.C.
Igea Virus Barcellona S.r.l. per atto di violenza in danno di un avversario e per
espressioni offensive rivolte all'arbitro.
Contro tali delibere ha proposto reclamo la società, chiedendo la congrua
riduzione di tutte le sanzioni:
a) quanto all'ammenda inflittale, ha sostenuto che la stessa sarebbe eccessiva in
relazione a casi analoghi, dato che gli oggetti scagliati in campo dai propri tifosi non
avrebbero colpito alcuno e che le persone indebitamente sostanti nel recinto di gioco
si sarebbero limitate, al di fuori del deprecabile episodio dello sputo, a semplici
proteste verbali;
b) quanto alla squalifica inflitta al medico, che la stessa sarebbe troppo
penalizzante, dato che lo stesso avrebbe solo questionato con l'arbitro per
l'allontanamento dal rettangolo di gioco, essendo egli l'unico sanitario per le due
squadre;
c) quanto alla squalifica irrogata al calciatore, che la stessa sarebbe derivata
dalla refertazione arbitrale frutto della erronea percezione dell'episodio in oggetto.
All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo possa
essere in parte accolto, riducendo la sanzione pecuniaria irrogata alla società e
confermando invece le squalifiche inflitte ai tesserati.
Ciò premesso, partitamente si osserva:
a) dal referto di gara dell'arbitro risulta che i tifosi della società Igea Virus
Barcellona hanno scagliato sul terreno di gioco fumogeni e sassi, sfiorando i
calciatori e provocando breve sospensione del gioco, ed hanno poi reiterato i lanci al
termine; risulta poi che quattro persone hanno abusivamente sostato nel recinto di
gioco e che una di queste ha indirizzato al direttore di gara espressioni offensive e di
minaccia ("arbitro, sei un pezzo di m ...., figlio di p………, venduto, sei venuto per
farci perdere testa di c…., se non stati attento
fai una brutta fine") e lo ha attinto con uno sputo sulla spalla sinistra; risulta infine che
altri presenti abusivi hanno reiterato offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro ("sei un
pezzo di m ...., testa di c...., é meglio che non vieni più qua altrimenti la prossima
volta fai una brutta fine, figlio di p …." ).
Alla stregua di tali risultanze pare alla Commissione che l’ammenda irrogata dal
primo Giudice sia decisamente eccessiva e che le intemperanze si possono
congruamente sanzionare con l’ammenda di € 3.000,00, tenuto anche conto della
grave situazione economica in cui versano le società di serie C.
b) dal referto di gara risulta che il medico sociale ha avvicinato l'arbitro nel
sottopassaggio dello spogliatoio indirizzandogli a alta voce reiterate frasi di offesa e
di minaccia ("lei mi deve delle spiegazioni, io vorrei sapere chi c .... vi manda in giro,
cretino" e, in coro con altri abusivi, "é meglio che vai via subito, bastardo, sei un
incompetente, buffone, stai attento quando esci"). Fattore scatenante di tale condotta
é stata l'ignoranza regolamentare, in quanto l'arbitro é legittimato ad allontanare dal
recinto di gioco il sanitario, imponendogli di rimanere a disposizione oltre la rete di
recinzione, per cui non era giustificato il bisticcio verbale del medico sociale con
l'arbitro. Ciò posto, sembra alla Commissione che la sanzione irrogata dal primo
Giudice, tenuto conto del pertinace comportamento ingiurioso del dottor Pino, non
ecceda i limiti di un'equa punizione e che debba pertanto essere confermata.
c) dal referto arbitrale risulta che al 35° del primo tempo il calciatore Aiello a
gioco fermo, calciando con forza ha colpito con una pallonata al viso un avversario
disteso in terra per un fallo di gioco subito in precedenza e che alla notifica della
espulsione il calciatore ha indirizzato all'arbitro espressioni offensive ("ma cosa c ....
fai, pezzo di m ...., sei proprio scemo"). Anche per tale condotta si impone la
conferma della sanzione, valutando non solo l'atto di violenza in danno
dell'antagonista, ma anche la reazione verbale offensiva in danno del direttore di
gara.
Il parziale accoglimento del reclamo esonera dall'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo di ridurre a € 3.000,00 l'ammenda inflitta alla
società, confermando le sanzioni irrogate ai tesserati.
La tassa non va addebitata.
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