Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 7.500,00; SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31/12/2002 MEDICO NAZARENO PINO; SQUALIFICA QUATTRO GARE AL CALCIATORE AIELLO SALVATORE (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002 GARA IGEA VIRTUS –RAGUSA DEL 10/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’27/11/02 n. 85 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. IGEA VIRTUS BARCELLONA S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 7.500,00; SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 31/12/2002 MEDICO NAZARENO PINO; SQUALIFICA QUATTRO GARE AL CALCIATORE AIELLO SALVATORE (DELIBERA G.S. C.U.N.69/C DEL 12/11/2002 GARA IGEA VIRTUS –RAGUSA DEL 10/11/2002) Sulla scorta del referto arbitrale della gara Igea Virtus-Ragusa disputata il 10/11/2002, il Giudice Sportivo ha inflitto: a) l'ammenda dì € 7.500,00 alla società Igea Virtus per le intemperanze commesse dai tifosi e da persone indebitamente sostanti nel recinto di gioco; b) la squalifica sino a tutto il 31/12/2002 al medico sociale della Igea Virus, Nazareno Pino per la condotta reiteratamente offensiva tenuta all'indirizzo dell'arbitro; c) la squalifica per quattro gare al calciatore Salvatore Aiello della società F.C. Igea Virus Barcellona S.r.l. per atto di violenza in danno di un avversario e per espressioni offensive rivolte all'arbitro. Contro tali delibere ha proposto reclamo la società, chiedendo la congrua riduzione di tutte le sanzioni: a) quanto all'ammenda inflittale, ha sostenuto che la stessa sarebbe eccessiva in relazione a casi analoghi, dato che gli oggetti scagliati in campo dai propri tifosi non avrebbero colpito alcuno e che le persone indebitamente sostanti nel recinto di gioco si sarebbero limitate, al di fuori del deprecabile episodio dello sputo, a semplici proteste verbali; b) quanto alla squalifica inflitta al medico, che la stessa sarebbe troppo penalizzante, dato che lo stesso avrebbe solo questionato con l'arbitro per l'allontanamento dal rettangolo di gioco, essendo egli l'unico sanitario per le due squadre; c) quanto alla squalifica irrogata al calciatore, che la stessa sarebbe derivata dalla refertazione arbitrale frutto della erronea percezione dell'episodio in oggetto. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo possa essere in parte accolto, riducendo la sanzione pecuniaria irrogata alla società e confermando invece le squalifiche inflitte ai tesserati. Ciò premesso, partitamente si osserva: a) dal referto di gara dell'arbitro risulta che i tifosi della società Igea Virus Barcellona hanno scagliato sul terreno di gioco fumogeni e sassi, sfiorando i calciatori e provocando breve sospensione del gioco, ed hanno poi reiterato i lanci al termine; risulta poi che quattro persone hanno abusivamente sostato nel recinto di gioco e che una di queste ha indirizzato al direttore di gara espressioni offensive e di minaccia ("arbitro, sei un pezzo di m ...., figlio di p………, venduto, sei venuto per farci perdere testa di c…., se non stati attento fai una brutta fine") e lo ha attinto con uno sputo sulla spalla sinistra; risulta infine che altri presenti abusivi hanno reiterato offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro ("sei un pezzo di m ...., testa di c...., é meglio che non vieni più qua altrimenti la prossima volta fai una brutta fine, figlio di p …." ). Alla stregua di tali risultanze pare alla Commissione che l’ammenda irrogata dal primo Giudice sia decisamente eccessiva e che le intemperanze si possono congruamente sanzionare con l’ammenda di € 3.000,00, tenuto anche conto della grave situazione economica in cui versano le società di serie C. b) dal referto di gara risulta che il medico sociale ha avvicinato l'arbitro nel sottopassaggio dello spogliatoio indirizzandogli a alta voce reiterate frasi di offesa e di minaccia ("lei mi deve delle spiegazioni, io vorrei sapere chi c .... vi manda in giro, cretino" e, in coro con altri abusivi, "é meglio che vai via subito, bastardo, sei un incompetente, buffone, stai attento quando esci"). Fattore scatenante di tale condotta é stata l'ignoranza regolamentare, in quanto l'arbitro é legittimato ad allontanare dal recinto di gioco il sanitario, imponendogli di rimanere a disposizione oltre la rete di recinzione, per cui non era giustificato il bisticcio verbale del medico sociale con l'arbitro. Ciò posto, sembra alla Commissione che la sanzione irrogata dal primo Giudice, tenuto conto del pertinace comportamento ingiurioso del dottor Pino, non ecceda i limiti di un'equa punizione e che debba pertanto essere confermata. c) dal referto arbitrale risulta che al 35° del primo tempo il calciatore Aiello a gioco fermo, calciando con forza ha colpito con una pallonata al viso un avversario disteso in terra per un fallo di gioco subito in precedenza e che alla notifica della espulsione il calciatore ha indirizzato all'arbitro espressioni offensive ("ma cosa c .... fai, pezzo di m ...., sei proprio scemo"). Anche per tale condotta si impone la conferma della sanzione, valutando non solo l'atto di violenza in danno dell'antagonista, ma anche la reazione verbale offensiva in danno del direttore di gara. Il parziale accoglimento del reclamo esonera dall'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo di ridurre a € 3.000,00 l'ammenda inflitta alla società, confermando le sanzioni irrogate ai tesserati. La tassa non va addebitata.
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