Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 11.000,00 E SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE DE AMICIS MASSIMO (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA SAMBENEDETTESE-AVELLINO DEL 17/11/2002).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO
AMMENDA DI € 11.000,00 E SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE DE AMICIS
MASSIMO (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA
SAMBENEDETTESE-AVELLINO DEL 17/11/2002).
All’esito dell’odierna riunione, rileva la Commissione che va disposto lo stralcio
della posizione della società necessitando ulteriori indagini e che si debba quindi
deliberare la posizione del calciatore.
In merito alla squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al De Amicis, dal referto
di gara emerge che il calciatore ha rivolto all'arbitro la frase "sei scandaloso". Tale
risultanza, dovendosi escludere che il direttore di gara abbia frainteso le parole
rivoltegli, induce a ritenere che la misura della squalifica, stante la valenza
univocamente offensiva del termine scandaloso, sia non solo congrua ma anche in
sintonia con il consueto parametro sanzionatorio adottato da questa Commissione
per le offese agli ufficiali di gara
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo riguardante il calciatore De Amicis Massimo e di stralciare il
reclamo relativo all’ammenda inflitta alla società
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