Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIACOMETTI ALESSANDRO (TESSERATO A.S.GUBBIO 1910 S.P.A.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA IMOLESE-GUBBIO DEL 17/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GIACOMETTI ALESSANDRO (TESSERATO A.S.GUBBIO 1910 S.P.A.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA IMOLESE-GUBBIO DEL 17/11/2002) Squalificato dal Giudice Sportivo per due gare "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo", il calciatore Alessandro Giacometti del Gubbio ha proposto reclamo contro la relativa delibera, sostenendo che non avrebbe compiuto un atto di violenza e chiedendo la riduzione della squalifica; ha precisato al riguardo che ostacolato dal suo antagonista si sarebbe limitato a divincolarsi e ché nuovamente ostacolato avrebbe sospinto il suddetto per tentare di raggiungere il pallone. All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto di gara dell' assistente arbitrale confermato col supplemento (nel quale è precisato che il gioco era interrotto in attesa di una rimessa laterale) risulta che al 26° del secondo tempo il Giacometti ha colpito a gioco fermo volontariamente con una manata alla nuca l'avversario, spostandolo in avanti di circa due metri. Alla stregua di tale emergenza, pare alla Commissione che non si possa, considerato lo spostamento in avanti subito dall'antagonista, dubitare della violenza dell'atto volontariamente compiuto dal Giacometti. Per tale atto si ritiene che la squalifica irrogata dal primo giudice non ecceda i limiti di una equa sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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