Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 105 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MARTINELLI PASQUALE (DELIBERA G.S. C.U.N.90/C DEL 3/12/2002 GARA LANCIANO-MARTINA DEL 2/12/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 105 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE MARTINELLI PASQUALE (DELIBERA G.S. C.U.N.90/C DEL 3/12/2002 GARA LANCIANO-MARTINA DEL 2/12/2002) Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Martina S.R.L sostenendo la non configurabilità nella fattispecie dell’ipotesi sanzionata dall’ art.14 comma 1° lett.f) del C.G.S.; si sostiene infatti che non è qualificabile come “ atto di particolare violenza” il comportamento del calciatore Martinelli Pasquale verificate le circostanze nelle quali si è verificato il fatto e la constatata abilità del calciatore avversario colpito a proseguire la gara. Allo scopo di meglio definire la dinamica degli eventi la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere un supplemento di referto all’assistente arbitrale. In tale sede l’Ufficiale di gara ha confermato che la gomitata al volto dell’avversario è stata sferrata dal Martinelli nelle concitate fasi che precedevano la battuta di un calcio di punizione in uno dei tali “contrasti” che si verificano in tali circostanze. Dall’esame degli atti ufficiali come integrati del supplemento la Commissione ritiene che quanto ascritto al Martinelli non possa essere qualificato come atto di particolare violenza e per il fatto di per sé come verificatosi ed accertato dagli atti ufficiali e perché, come già statuito in analoghe fattispecie da questa Commissione, non è ipotizzabile la “particolare violenza” tutte le volte che il calciatore colpito possa riprendere regolarmente il gioco, evidenziando in tal modo come l’atto di violenza non abbia provocato alcuna menomazione apprezzabile. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, in linea con alcuni parametri adottati da questa Commissione, riducendo a due gare la squalifica inflitta al calciatore Martinelli Pasquale. La tassa non va addebitata.
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