Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 106 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA SAMBENEDETTESE – AVELLINO DEL 17/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 106 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA SAMBENEDETTESE - AVELLINO DEL 17/11/2002) L'arbitro della gara Sambenedettese - Avellino disputata il 17 novembre 2002 a San Benedetto del Tronto per il Campionato di Serie C riferiva che “per tutta la durata della gara il giocatore di colore dell’ Avellino Die Mhinsela Serge veniva fatto oggetto da parte dei tifosi della Sambenedettese di cori razzisti senza che la maggior parte del pubblico di casa ostacolasse queste gesta riprovevoli" ,che inoltre “nel secondo tempo in più occasioni venivano lanciati dal settore occupato dai tifosi della società Avellino numerosi fumogeni e petardi che però non mi hanno obbligato ad interrompere il gioco. Al 42' del 2° tempo nel settore occupato dai tifosi della Sambenedettese venivano lanciate numerose bottigliette di acqua mezze piene, accendini e monete. A fine gara dalla tribuna sopra l’ingresso del terreno di gioco venivano lanciate monete che fortunatamente non colpivano nessuno". In altra parte del rapporto l’arbitro aggiunge che durante la partita entrambe le tifoserie lanciavano fumogeni che raggiungevano accesi il terreno di gioco. Il collaboratore dell'Ufficio Indagini a sua volta con la propria relazione riferiva che durante la gara si erano verificati “cori di dileggio da parte dei tifosi della Sambenedettese riferibili al giocatore di colore dell' Avellino con maglia n.4.ll fatto si è verificato spesso ed in concomitanza ad operazioni di gioco dello stesso”. Con decisione pubblicata il 19 novembre 2002 sul C.U. n.76/C il Giudice Sportivo comminava l’ammenda di € 11.000,00 alla Sambenedettese “perché per tutta la durata della gara venivano rivolti cori e grida espressivi di discriminazione razziale verso un calciatore ospite e non si verificavano iniziative della società o del pubblico favorevolmente valutabili; per fitto lancio di bottigliette, monete ed accendini senza colpire; per accensione di fumogeni che ricadevano sul terreno di gioco”. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo reclamo la Sambenedettese contestando la veridicità degli accadimenti prospettati nei rapporti ufficiali per quanto attiene alla violazione sanzionata per cori e grida espressivi di discriminazione razziale e minimizzando la violazione relativa al lancio di oggetti e all’accensione di fumogeni. Osserva la Commissione che il reclamo è meritevole di accoglimento parziale per quanto in appresso. In materia di disciplina sportiva i fatti che devono essere conosciuti ai fini del giudizio disciplinare sono soltanto quelli che risultano dagli atti ufficiali e non già quelli asseriti dalla parte interessata. Da ciò deriva, come inevitabile corollario, che i fatti accaduti nel corso di una gara devono, dall’organo disciplinare, essere conosciuti per il tramite dei documenti ufficiali secondo le regole dell’art. 31 del R.G.S. di modo che se dagli atti predetti emergesse l’esistenza di certi fatti,o il loro svolgimento secondo determinate modalità, ogni contraria deduzione di parte, tendente a rappresentare una diversa versione degli accadimenti, non potrebbe essere presa in considerazione quindi sarebbe “processualmente” inutile se non nella ricorrenza delle particolari condizioni dalla stessa norma previste. La rigidità dell'enunciato principio, però, ha subito temperamenti sia con la nuova disciplina della giustizia sportiva che sembrerebbe aver ridotto l'ambito di efficacia di "piena prova" degli atti ufficiali rispetto alla precedente (art.22 dell’abrogato C.G.S.) escludendo, almeno letteralmente, i riferimenti degli atti stessi ai comportamenti del pubblico, sia nell’interpretazione giurisprudenziale, nel senso che gli atti ufficiali attenuano il loro valore di prova privilegiata quando siano o lacunosi o contraddittori, o non offrono corretti elementi di valutazione, o, addirittura, si risolvono in giudizi e valutazioni tali da non lasciar spazio alla funzione giurisdizionale degli organi giudicanti e ad essa si sostituiscono piuttosto che fornire, come invece dovuto, soltanto elementi di giudizio. Ed è quest’ultimo proprio il caso della fattispecie in esame. Infatti gli atti ufficiali ricordati in premessa non riferiscono i fatti costitutivi della violazione di cui all'art.l0, comma 2, C.G.S., in modo da consentire all'organo giudicante di valutare se i fatti possano o meno costituire espressione di discriminazione razziale ma costituiscono "tout court” un giudizio vero e proprio perché il dire che quei cori e quelle grida, senza specificarne il contenuto, sono espressioni di discriminazione significa aver espresso un giudizio e non un fatto con implicazione quindi di una impropria funzione giurisdizionale. Pertanto limitatamente alla violazione di cui all'art.l0, comma 2 del C.G.S. non può dirsi raggiunta la prova del fatto e quindi la società Sambenedettese va riconosciuta esente da quella specifica responsabilità oggettiva. Per quanto concerne la violazione relativa al lancio di bottigliette, monete ed altri oggetti e lancio di fumogeni, è stata raggiunta la prova che i fatti sussistono anche e indipendentemente dal valore di piena prova degli atti ufficiali che di ciò riferiscono. Deve qui ricordarsi che se anche si sostenesse che non esiste quella valenza probatoria esclusiva degli atti ufficiali quando essi riferiscono del comportamento del pubblico, tuttavia, non solo quando i fatti non sono contestati come nel caso di specie, ma anche in generale, non par dubbio che all’arbitro, suoi assistenti e agli altri ufficiali incaricati si debba prestar fede piuttosto che alle dichiarazioni di parte, postochè nel contrasto, occorre dar credito a quelle che provengono da persone disinteressate che non hanno cioè alcun interesse a falsare la verità dei fatti per cui i loro rapporti devono considerasi sul piano probatorio attendibili e sinceri. Pertanto per tale violazione appare sanzione adeguata l'ammenda di € 3.000,00. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere in parte il reclamo riducendo l’ammenda a € 3.000,00. La tassa non va addebitata.
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