Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE SIG. RADICI NICOLA (F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.) DEL CALCIATORE MINETTI MASSIMO (A.C. REGGIANA S.P.A.) E PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA LE SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A. E A.C. REGGIANA S.P.A..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’24/12/02 n. 116 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL DIRIGENTE
SIG. RADICI NICOLA (F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A.) DEL CALCIATORE
MINETTI MASSIMO (A.C. REGGIANA S.P.A.) E PER RESPONSABILITA’
OGGETTIVA LE SOCIETA’ F.C. ALZANO 1909 VIRESCIT S.P.A. E A.C.
REGGIANA S.P.A..
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata a
Nicola Radici, dirigente accompagnatore della società F.C. Alzano Virescit, e al
calciatore Massimo Minetti, tesserato per la società A.C. Reggiana, la violazione
dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. perché alcuni minuti dopo il termine della gara
Reggiana-Alzano del 26.5.2002, il primo si scagliava a testa bassa contro il secondo,
colpendolo con una testata all’altezza del petto, al che il secondo reagiva, originando
una colluttazione con pugni e schiaffi.
Le società di rispettiva appartenenza sono state differite ai sensi dell’art. 2
comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai loro
tesserati.
Il deferimento scaturisce da quanto riferito dal Collaboratore dell’Ufficio
Indagini, che nella sua relazione scrive di aver “constatato” quanto segue: “ erano
trascorsi circa 5/6 minuti dal termine della gara, i calciatori della Reggiana
rientravano dal terreno di gioco e varcavano l’ingresso del salone degli spogliatoi, il
dirigente accompagnatore dell’Alzano sig. Radici Nicola, presumibilmente per eventi
precedenti accaduti sul terreno di gioco, si scagliava a testa bassa verso il calciatore
della Reggiana sig. Minetti Massimo (n.18), colpendolo con una testata all’altezza del
petto. Il Minetti dopo un attimo, reagiva, nasceva una colluttazione tra i due con pugni
e schiaffi. Gli stessi erano poi separati dagli addetti al campo e da componenti le
squadre. Iniziava un lungo battibecco tra i due schieramenti con insulti ed
imprecazioni ma non vi erano ulteriori contatti fisici. Dopo alcuni minuti, l’intervento
delle forze dell’ordine, provvedeva a far ritornare la calma nell’ambiente. I fatti si sono
verificati nel mentre la terna arbitrale era nel proprio spogliatoio”.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.,
avv. Mario Taddeucci Sassolini ha concluso per l’affermazione di responsabilità di
tutti i deferiti, con sanzioni così quantificate: per il dirigente Radici inibizione per due
gare e per la sua società € 1.000,00 di ammenda; per il calciatore Minetti una gara di
squalifica e per la sua società € 500,00 di ammenda.
Il calciatore è comparso insieme al Presidente dell’associazione Calcio
Reggiana, dott. Spallanzani Federico, ed entrambi hanno insistito sul
proscioglimento, avendo il Minetti agito in stato di legittima difesa.
Ritiene la Commissione che debba essere riconosciuta la responsabilità di tutti
i soggetti deferiti, con differenziazione per il trattamento sanzionatorio.
Avuto riguardo alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella
fattispecie non può parlarsi di legittima difesa, ma solo di reazione a fatto ingiusto
altrui.
Proprio per questa considerazione le sanzioni vengono convenientemente
graduate, ma tenendo conto della gravità dei fatti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di inibire il dirigente sig. Radici Nicola a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C.
(art.14/e del C.G.S.) fino a tutto il 4 gennaio 2003 e di irrogare alla società F.C.
Alzano 1909 Virescit S.p.a. l’ammenda di € 1.000,00; di squalificare il calciatore
Minetti Massimo per una gara effettiva e di irrogare alla società A.C. Reggiana S.p.a.
l’ammenda di € 250,00.
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