Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 135 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALLENATORE BRAGLIA PIERO (CALCIO CHIETI S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 21 GENNAIO 2003 (C.U. N.120 DEL 7/1/2003 GARA VIS PESARO-CHIETI DEL 5/1/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’22/01/03 n. 135 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALLENATORE BRAGLIA PIERO (CALCIO CHIETI S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 21 GENNAIO 2003 (C.U. N.120 DEL 7/1/2003 GARA VIS PESARO-CHIETI DEL 5/1/2003). Avverso la delibera in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo lo ha squalificato fino al 21 Gennaio 2003, ha proposto reclamo l’allenatore Piero Braglia tesserato per il Calcio Chieti S.p.a.. Nell’odierna riunione non è comparso il reclamante che ha, nel reclamo, negato di avere tenuto il comportamento ascrittogli e di avere pronunciato la frase “ siete vergognosi, mi fate schifo” riportata nel rapporto dell’assistente Gabbrielli. Al Gabbrielli è stato richiesto un supplemento di rapporto. In tale supplemento, con ulteriore dovizia di particolari, ribadisce il comportamento offensivo da parte del Braglia nei confronti della terna arbitrale. Affermata la responsabilità, la sanzione è adeguata a quanto commesso. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata alla società Calcio Chieti S.p.a.
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