Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 7.500,00 CON DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.113/C DEL 24/12/2002 GARA FOGGIANOCERINA DEL 22/12/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 7.500,00 CON DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.113/C DEL 24/12/2002 GARA FOGGIANOCERINA DEL 22/12/2002) Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società Nocerina, all'esito della partita Foggia-Nocerina del 22.12.2002, la ammenda di 7.500 euro con diffida e obbligo del risarcimento dei danni, così motivando: "perché propri sostenitori in campo avverso lanciavano petardi anche di notevole potenza indirizzati verso il portiere locale che riportava stordimento, senza altro danno; petardi e mortaretti venivano nuovamente lanciati in campo ed uno di essi esplodeva poco distante da un assistente arbitrale, che risentiva dolore all'orecchio sinistro e persistenti fastidi auditivi, che non gli impedivano tuttavia di portare a termine il suo compito; la stessa tifoseria dava luogo ad ulteriori fitti lanci anche di razzi che venivano indirizzati verso gli spettatori locali dei quali veniva concretamente messa in pericolo l'incolumità personale; per avere i tifosi prima dell'inizio della partita, seppure provocati da due esagitati locali, lanciato oggetti di varia natura senza colpire; al termine numerosi seggiolini di plastica erano dati alle fiamme (obbligo risarcimento danni, lettera di diffida art. 13 co.l° del C. G. S.)". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società , minimizzando gli episodi di intemperanza e chiedendo la congrua riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida e dell'obbligo del risarcimento danni. Al riguardo ha dedotto: a) che il primo giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che in campo avverso particolarmente difficoltose sono la prevenzione e il controllo delle intemperanze della propria tifoseria; b) che non vi sarebbe la prova che il lancio del petardo all'indirizzo del collaboratore dell'arbitro sia attribuibile ai tifosi di Nocera, dato che tanto l'arbitro quanto il suo assistente ammettono d'ignorare la provenienza del petardo, che verosimilmente sarebbe stato scagliato dalla opposta tifoseria all'indirizzo di un calciatore nocerino intento a battere il calcio d'angolo; c) che il primo giudice non avrebbe considerato l'attività preventiva svolta dai dirigenti campani, consistita nell'allertare la Prefettura e la Questura di Foggia segnalando i rapporti particolarmente tesi esistenti fra le due tifoserie; d) che sarebbe illegittimo l'addebito dei danni in assenza di verifiche fatte al termine della partita. All'esito dell'odierna riunione ritiene la Commissione che le doglianze avanzate dalla società reclamante sono in parte fondate e che il gravame deve essere parzialmente accolto. Alla luce degli atti ufficiali é da ritenere che l'assunto della società , la quale sostiene che il fatto di maggior gravità , e cioé il lancio del petardo in prossimità dell'assistente arbitrale, sarebbe stato erroneamente valutato dal primo giudice, dato che sia il direttore di gara, sia il suo assistente, ammettono di non avere accertato la provenienza del petardo stesso, non può essere condivisa, in quanto tale assunto é smentito dal Commissario di Campo e dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, i quali riferiscono che il petardo é partito dal settore occupato dai tifosi della Nocerina, così colmando la lacuna percettiva dei due ufficiali di gara. Del pari infondato é l'assunto della reclamante circa la mancata constatazione dei danni al termine della partita che renderebbe arbitrario l'addebito dei danni stessi: dal referto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini risulta che al termine della gara i tifosi campani hanno dato alle fiamme una ventina di seggiolini di plastica, per cui, versandosi nella ipotesi di percezione diretta da parte dell'addetto federale della vandalica immutazione dei luoghi, appare erroneo dolersi della mancata constatazione della situazione di fatto al termine della gara. Sgomberato il campo da questi motivi di reclamo, va comunque detto che la sanzione irrogata appare decisamente eccessiva: ed infatti, é di tutta evidenza che il primo giudice non ha attribuito il giusto peso a due fatti di notevole rilevanza disciplinare, sui quali la reclamante ha giustamente insistito nell'invocare la riduzione della ammenda e la revoca della diffida. Non é stata valutata in prime cure la circostanza che la Nocerina era in campo avverso ove limitata, se non tutto esclusa, é la possibilità da parte della società di controllare la propria tifoseria e di prevenire le sue intemperanze, per cui, in sintonia con la costante giurisprudenza di questa Commissione, la responsabilità é da ritenere attenuanta. Non é stata altresì valutata e valor izzata nella giusta misura la attività preventiva svolta dalla Nocerina, che nei giorni antecedenti la gara ha allertato non solo la Prefettura e la Questura di Foggia, ma anche il Ministero dell'Interno, per ottenere un rafforzamento del servizio d'ordine, atto a fronteggiare i rischi derivanti dalla conflittualità esistente fra le due tifoserie. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società A.G. Nocerina S.r.l. riducendo l'ammenda a € 5.000,00 con obbligo di risarcimento danni e revocando la diffida. La tassa non va addebitata.
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