Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.134 DEL 21/1/2003 GARA TARANTO-MARTINA DEL 19/1/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO
DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.134 DEL 21/1/2003 GARA
TARANTO-MARTINA DEL 19/1/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società
Taranto Calcio S.r.l., a seguito delle gravi intemperanze commesse dalla propria
tifoseria in occasione della gara Taranto-Martina del 19.1.2003, la squalifica del
campo di gioco per due gare, imponendole anche il risarcimento dei danni causati.
Contro tale delibera ha reclamato con procedura d'urgenza la società,
chiedendo in principalità la commutazione della sanzione in una ammenda e in
subordine la riduzione della squalifica del campo ad una sola gara. A sostegno del
gravame ha dedotto che la sanzione irrogata dal primo giudice sarebbe
ingiustificatamente grave per più ordini di motivi: a) perché non terrebbe conto della
documentata opera preventiva da lei posta in essere allertando la Questura perché
disponesse le necessarie misure; b) perché dai fitti lanci di corpi contundenti nessuno
dei protagonisti della gara avrebbe riportato conseguenze, fatta eccezione per uno
degli assistenti arbitrale che ha patito un lieve risentimento ad un orecchio; c) perché
non sarebbe stato ostacolato il regolare svolgimento della gara, dato che i fatti più
rilevanti addebitati alla propria tifoseria sarebbero avvenuti lontano dal terreno di
gioco e sotto il controllo costante delle forze dell'ordine; d) perché dai referti della
terna si evincerebbe che gli episodi sarebbero di trascurabile entità.
All'odierna riunione il difensore della società ha insistito nelle richieste
contenute nel reclamo, ribadendone le motivazioni.
Emerge dagli atti ufficiali, e cioé dai referti dell'arbitro e dell'assistente arbitrale,
nonché dai rapporti del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio
indagini, che i tifosi tarantini, sin dall'inizio della partita, hanno effettuato un fitto
lancio di oggetti di varia natura, nonché di fumogeni e bombe carta, originando un
concreto pericolo per l'incolumità delle persone: ed infatti una bomba carta,
scoppiandogli a brevissima distanza, ha causato a un assistente arbitrale un lieve
dolore all'orecchio sinistro. In un clima di collettiva eccitazione, al 35°del secondo
tempo, alcuni facinorosi locali hanno tentato di abbattere un cancello di recinzione
del terreno di gioco per invadere il campo, venendo prontamente respinti dalle forze
dell'ordine, ma dopo pochi minuti hanno sfondato un cancello della struttura divisoria
fra la curva nord e i distinti, per cui la polizia é stata costretta a intervenire per evitare
lo scontro fra le opposte tifoserie. Contemporaneamente un altro gruppo di
sostenitori locali ha forzato il cancello del recinto di gioco ed infranto i vetri di
protezione, rendendo necessario un nuovo intervento della polizia. Al termine, la
terna é stata costretta a riparare negli spogliatoi mentre un elevato numero di tifosi
locali, fallito il tentativo di raggiungerla nel suddetto locale, é però riuscito ad
avvicinarsi allo stesso, impedendo agli ufficiali di gara di allontanarsene sino a dopo
le ore 18; frattanto, una fitta sassaiola posta essere dai sostenitori locali ha
danneggiato il pullman della squadra ospite nonché l'auto di un addetto federale, per
cui la polizia è stata costretta a compiere numerose cariche e a fare uso di
lacrimogeni, mentre altri esagitati hanno dato alle fiamme la Fiat Marea targata
Polizia D/5020.
All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le doglianze avanzate
dalla reclamante sulla entità della sanzione siano infondate.
La gravità delle intemperanze compiute dalla tifoseria tarantina emerge
chiaramente sia dai referti di gara dell'arbitro e del suo assistente, sia dai dettagliati
rapporti del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini. Ai fitti e
reiterati lanci di corpi contundenti e di ordigni esplodenti capaci di attentare alla
incolumità delle persone e ai reiterati atti vandalici compiuti prima sulle strutture
dell'impianto sportivo e poi sui veicoli sopra indicati, si devono assommare sia il
duplice tentativo di invadere il campo sia la manifestazione ostile concretatasi nel
tentativo di penetrare nello spogliatoio della terna, costretta a prolungare la
permanenza nello stesso oltre le ore 18.
La circostanza che la partita ha avuto un regolare svolgimento non può
attenuare i gravi fatti commessi dalla tifoseria tarantina, come non li può attenuare la
circostanza che la contestazione era indirizzata ai calciatori del Taranto: nel caso in
esame rileva la oggettiva gravità dei comportamenti e in particolare il concreto
pericolo causato dai lanci di bombe carta. Va anche detto che la gravità degli episodi
di intemperanza ha valenza prevalente rispetto al comportamento della società nei
giorni antecedenti la gara, per cui non si può concedere la invocata attenuante per la
segnalazione fatta alla Questura, che rientra -é bene precisarlo- fra i comportamenti
doverosi che la società adotta nel suo stesso interesse per evitare fatti dei quali
dovrebbe rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.
Ma vi é una seria considerazione che sopravanza tutte le altre e induce a
ritenere condivisibile il rigore adottato dal primo giudice: nella valutazione della
fattispecie non può non tenersi conto del fatto che la società Taranto ha già subito
consistenti sanzioni pecuniarie per gravi recentissimi episodi e che versa
significativamente in stato di diffida.
Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra esposte si impone la
reiezione delle richieste avanzate nel reclamo con l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.134 DEL 21/1/2003 GARA TARANTO-MARTINA DEL 19/1/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA."