Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.134 DEL 21/1/2003 GARA TARANTO-MARTINA DEL 19/1/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.134 DEL 21/1/2003 GARA TARANTO-MARTINA DEL 19/1/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA. Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Taranto Calcio S.r.l., a seguito delle gravi intemperanze commesse dalla propria tifoseria in occasione della gara Taranto-Martina del 19.1.2003, la squalifica del campo di gioco per due gare, imponendole anche il risarcimento dei danni causati. Contro tale delibera ha reclamato con procedura d'urgenza la società, chiedendo in principalità la commutazione della sanzione in una ammenda e in subordine la riduzione della squalifica del campo ad una sola gara. A sostegno del gravame ha dedotto che la sanzione irrogata dal primo giudice sarebbe ingiustificatamente grave per più ordini di motivi: a) perché non terrebbe conto della documentata opera preventiva da lei posta in essere allertando la Questura perché disponesse le necessarie misure; b) perché dai fitti lanci di corpi contundenti nessuno dei protagonisti della gara avrebbe riportato conseguenze, fatta eccezione per uno degli assistenti arbitrale che ha patito un lieve risentimento ad un orecchio; c) perché non sarebbe stato ostacolato il regolare svolgimento della gara, dato che i fatti più rilevanti addebitati alla propria tifoseria sarebbero avvenuti lontano dal terreno di gioco e sotto il controllo costante delle forze dell'ordine; d) perché dai referti della terna si evincerebbe che gli episodi sarebbero di trascurabile entità. All'odierna riunione il difensore della società ha insistito nelle richieste contenute nel reclamo, ribadendone le motivazioni. Emerge dagli atti ufficiali, e cioé dai referti dell'arbitro e dell'assistente arbitrale, nonché dai rapporti del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio indagini, che i tifosi tarantini, sin dall'inizio della partita, hanno effettuato un fitto lancio di oggetti di varia natura, nonché di fumogeni e bombe carta, originando un concreto pericolo per l'incolumità delle persone: ed infatti una bomba carta, scoppiandogli a brevissima distanza, ha causato a un assistente arbitrale un lieve dolore all'orecchio sinistro. In un clima di collettiva eccitazione, al 35°del secondo tempo, alcuni facinorosi locali hanno tentato di abbattere un cancello di recinzione del terreno di gioco per invadere il campo, venendo prontamente respinti dalle forze dell'ordine, ma dopo pochi minuti hanno sfondato un cancello della struttura divisoria fra la curva nord e i distinti, per cui la polizia é stata costretta a intervenire per evitare lo scontro fra le opposte tifoserie. Contemporaneamente un altro gruppo di sostenitori locali ha forzato il cancello del recinto di gioco ed infranto i vetri di protezione, rendendo necessario un nuovo intervento della polizia. Al termine, la terna é stata costretta a riparare negli spogliatoi mentre un elevato numero di tifosi locali, fallito il tentativo di raggiungerla nel suddetto locale, é però riuscito ad avvicinarsi allo stesso, impedendo agli ufficiali di gara di allontanarsene sino a dopo le ore 18; frattanto, una fitta sassaiola posta essere dai sostenitori locali ha danneggiato il pullman della squadra ospite nonché l'auto di un addetto federale, per cui la polizia è stata costretta a compiere numerose cariche e a fare uso di lacrimogeni, mentre altri esagitati hanno dato alle fiamme la Fiat Marea targata Polizia D/5020. All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che le doglianze avanzate dalla reclamante sulla entità della sanzione siano infondate. La gravità delle intemperanze compiute dalla tifoseria tarantina emerge chiaramente sia dai referti di gara dell'arbitro e del suo assistente, sia dai dettagliati rapporti del Commissario di Campo e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini. Ai fitti e reiterati lanci di corpi contundenti e di ordigni esplodenti capaci di attentare alla incolumità delle persone e ai reiterati atti vandalici compiuti prima sulle strutture dell'impianto sportivo e poi sui veicoli sopra indicati, si devono assommare sia il duplice tentativo di invadere il campo sia la manifestazione ostile concretatasi nel tentativo di penetrare nello spogliatoio della terna, costretta a prolungare la permanenza nello stesso oltre le ore 18. La circostanza che la partita ha avuto un regolare svolgimento non può attenuare i gravi fatti commessi dalla tifoseria tarantina, come non li può attenuare la circostanza che la contestazione era indirizzata ai calciatori del Taranto: nel caso in esame rileva la oggettiva gravità dei comportamenti e in particolare il concreto pericolo causato dai lanci di bombe carta. Va anche detto che la gravità degli episodi di intemperanza ha valenza prevalente rispetto al comportamento della società nei giorni antecedenti la gara, per cui non si può concedere la invocata attenuante per la segnalazione fatta alla Questura, che rientra -é bene precisarlo- fra i comportamenti doverosi che la società adotta nel suo stesso interesse per evitare fatti dei quali dovrebbe rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Ma vi é una seria considerazione che sopravanza tutte le altre e induce a ritenere condivisibile il rigore adottato dal primo giudice: nella valutazione della fattispecie non può non tenersi conto del fatto che la società Taranto ha già subito consistenti sanzioni pecuniarie per gravi recentissimi episodi e che versa significativamente in stato di diffida. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra esposte si impone la reiezione delle richieste avanzate nel reclamo con l'addebito della tassa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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