Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE INNOCENTI RICCARDO (C.U. N.131 DEL 16/1/2003 GARA GUALDO-SAVONA DEL 15/1/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’29/01/03 n. 145 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. GUALDO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE INNOCENTI RICCARDO (C.U. N.131 DEL 16/1/2003 GARA GUALDO-SAVONA DEL 15/1/2003). Con fax datato 20.1.2003 la società sportiva S.S. Gualdo S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Riccardo Innocenti "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo". Successivamente la suddetta società ha comunicato di non voler dare corso al preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del gravame. La tassa va addebitata.
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