Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 152 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. RAFFAELE AURIEMMA PER OTTENERE, A NORMA DEL NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A..
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“
Comunicato ufficiale dell’05/02/03 n. 152 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ISTANZA DEL SIG. RAFFAELE AURIEMMA PER OTTENERE, A NORMA DEL
NUOVO TESTO DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F., IL RICONOSCIMENTO DELLA
TEMPORANEITA’ DELLA SANZIONE DELLA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA
IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. INFLITTAGLI IN
RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ GIORGIONE CALCIO S.P.A..
Il sig. Raffaele Auriemma ha proposto reclamo per chiedere la
revisione del provvedimento disciplinare mediante il quale gli era stata
comminata da questa Commissione (C.U. n.56/C del 2/11/2000) la sanzione
della preclusione a ricoprire la carica di dirigente e ad assumere
responsabilità di rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla
F.I.G.C. ai sensi dell'art.21, comma 3° delle N.O.I.F. quale conseguenza della
dichiarazione di fallimento della società "Giorgione Calcio Spa", allora
partecipante al campionato di Serie C2, della quale era Presidente.
Il ricorrente ricorda che nel luglio 2002 è stato modificato l'art.21 delle
N.O.I.F. nei senso che sarebbe stata eliminata la sanzione perpetua
trasformandola in temporanea in relazione all'art.14 del Codice Giustizia
Sportiva.
All'uopo fa riferimento alla pronuncia della Corte Federale (C.U. n.4/CF
del 25/10/2002) emessa in dipendenza di suo esposto di analogo contenuto a
quello dell'attuale suo reclamo, la quale ha dichiarato la propria incompetenza
alla rideterminazione della sanzione in quanto competente sarebbe questa
Commissione quale Giudice che l'aveva irrogata.
Nel merito il reclamante pone in rilievo che egli rivestiva solo
nominalmente la carica di Presidente della società Giorgione e di non aver
mai posto in essere atti di amministrazione, sia per la giovane età (20 anni) e
inesperienza in proposito, sia perchè di fatto era stato preposto a tale incarico
da suo padre al quale non aveva potuto opporre rifiuto.
Chiede quindi che, tenuto conto di tali circostanze, del fatto che
sarebbe ancora pendente la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di
fallimento per l'asserito difetto dei presupposti, del fatto inoltre che essendo
calciatore gli viene impedito di proseguire l'attività sportiva precedentemente
esplicata, venga ridimensionata la sanzione in modo tale da consentirgli la
ripresa dell'attività sportiva.
Osserva preliminarmente la Commissione che la propria competenza a
deliberare non può formare oggetto di valutazione diversa da quella stabilita
dalla Corte Federale a seguito della pronuncia sopra ricordata.
Ciò posto ritiene che la richiesta di revisione della sanzione
originariamente inflitta all'Auriemma meriti accoglimento a seguito dello jus
superveniens, ossia della sopravvenuta modifica dell'art.21 delle N.O.I.F., per
cui, in relazione anche al disposto di cui all'art.14 del Codice di Giustizia
Sportiva, la pena precedentemente inflitta a carattere di perpetuità, va
rideterminata in temporanea tenuto presente che il massimo edittale è ora di
cinque anni.
Tenuto conto delle circostanze rappresentate dal ricorrente, in
particolare della giovane età e del desiderio di riprendere i rapporti con la
F.I.G.C. mediante il ritesseramento quale calciatore per proseguire l'attività
sportiva precedentemente esercitata, nonchè della congruità del periodo già
scontato, visti gli art.21 delle N.O.I.F. e 14 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di ridurre la sanzione a 25 mesi di inibizione temporanea a svolgere attività di
dirigente, ad avere responsabilità nell'ambito dell'attività sportiva organizzata
della F.I.G.C., dovendosi ritenere scomputabile ai fini dell'esecuzione della
nuova sanzione il periodo già scontato in precedenza che ha avuto inizio
sanzione dal 2/12/2000.
La tassa del reclamo ove versata va restituita.
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