Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MINGAZZINI NICOLA (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA SPAL-SPEZIA DEL 26/1/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE MINGAZZINI NICOLA (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA SPAL-SPEZIA DEL 26/1/2003). Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Nicola Mingazzini della società Spezia Calcio 1906 S.r.l., veniva squalificato per due gare effettive per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo. Proponeva reclamo la società, ritenendo non potesse qualificarsi come atto violento l’aver colpito al volto con una manata un avversario. All’odierna riunione era presente il legale della società Spezia, avv.Stefanini Marco, che si riportava all’atto di reclamo; veniva altresì richiesto il supplemento al direttore di gara, che, nel confermare il referto, precisava che la manata, seppur non connotata da particolare violenza, era sicuramente da ricondursi ad una reazione nei confronti del calciatore avversario e non al semplice intento di allontanarlo. Ritiene la Commissione che il rapporto ed il relativo supplemento, atti ufficiali di fede privilegiata, costituiscono piene prove della condotta addebitata al Mingazzini, da qualificarsi come violenta perchè da ricondursi a reazione nei confronti di calciatore avversario. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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