Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MEDA 1913 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE SALANDRA STEFANO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA MEDAMONTICHIARI DEL 26/1/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MEDA 1913 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE SALANDRA STEFANO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA MEDAMONTICHIARI
DEL 26/1/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo il calciatore Stefano Salandra, della società
A.C. Meda 1913 S.r.l., veniva squalificato per due gare effettive per comportamento
offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara.
Presentava reclamo la società, protestando l’eccessività della sanzione e
riferendo di aver pronunciato l’espressione “porca p...” e non quella di “figlio di p...”
rivolgendosi all’assistente arbitrale.
All’odierna riunione nessuno era presente; veniva richiesto supplemento
dell’assistente arbitrale che si rivelava pienamente confermativo del rapporto.
Ritiene la Commissione che dalla lettura del rapporto e del relativo
supplemento – atti ufficiali e di fede privilegiata- emerga piena prova del fatto
addebitato al calciatore; le parole proferite dal Salandra, per il loro significato proprio,
sono poi da ritenere pacificatamente offensive, ditalchè il proposto reclamo merita di
essere respinto.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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