Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPAL S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ZANONCELLI FRANCESCO (C.U. N.149/C DEL 4/2/2003 GARA SPAL-PRO PATRIA DEL 2/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPAL S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ZANONCELLI FRANCESCO (C.U. N.149/C DEL 4/2/2003 GARA SPAL-PRO PATRIA DEL 2/2/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Francesco Zanoncelli della società Spal S.p.a. la squalifica per due gare "per comportamento offensivo verso l'arbitro". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che il fatto sarebbe derivato dal clima di tensione della gara ed ha aggiunto che il calciatore si sarebbe scusato con l'arbitro per il suo comportamento, non certo offensivo seppure censurabile sul piano della forma. All'esito della odierna riunione, nella quale nessun é comparso, si ritiene che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto arbitrale di gara e dal supplemento confermativo emerge che il calciatore Zanoncelli, raggiunto l'arbitro, con voce alterata ha urlato "che c .... fai; non fischi sti falli; porco d..". Alla stregua di tale risultanza é evidente che la squalifica inflitta dal primo giudice per il comportamento irriguardoso ("che c .... fai") e blasfemo ("porco d..") non ecceda i limiti di una equa sanzione, per cui si impone la reiezione del reclamo Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it