Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE PANDEV GORAN (C.U. N.157/C DEL 11/2/2003 GARA LUCCHESE-SPEZIA DEL 9/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE PANDEV GORAN (C.U. N.157/C DEL 11/2/2003 GARA LUCCHESE-SPEZIA DEL 9/2/2003). Reclamando nei modi e termini di rito avverso la squalifica per tre gare irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Pandev Goran, dolendosi dell’entità della sanzione irrogata, definita “eccessivamente penalizzante”, e chiedendone la riduzione. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il rappresentante designato dalla società che aveva chiesto l’audizione personale, ritiene di non poter accogliere il gravame. Considerati, infatti, l’inequivoco tenore ingiurioso delle volgari espressioni rivolte dall’incolpato ad uno degli assistenti dell’arbitro, l’essere state le stesse profferite in due successive distinte circostanze, ed il non potersi considerare elemento idoneo ad attenuare la gravità delle infrazioni commesse, la decisione impugnata merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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