Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ALFIERI MARIO (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA CATANZARO-GLADIATOR DEL 16/2/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’26/02/03 n. 170 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CATANZARO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE ALFIERI MARIO (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA
CATANZARO-GLADIATOR DEL 16/2/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.
La società U.S. Catanzaro S.p.a. ha presentato reclamo avverso delibera con
la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Mario Alfieri due gare di squalifica
“per aver colpito un avversario scagliandogli sul volto il pallone, a gioco fermo”.
All’odierna riunione il segretario della società, sig. Franco Bellante, ha
rinnovato la richiesta di utilizzazione delle riprese televisive, per le ragioni enunciate
tutte nel reclamo.
Ai sensi dell’art. 31, lettera A punto a/4, la Commissione ha preso visione del
filmato e ritiene che la condotta descritta dall’arbitro non sia stata posta in essere dal
calciatore, autore comunque di uno spintone in danno di un avversario.
Pertanto, la decisione del primo Giudice va parzialmente modificata, dovendo
restare ferma la squalifica per una gara, in forza dell’art. 14, comma 9 del Codice di
Giustizia Sportiva, secondo cui “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una
gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima
della squalifica per una gara”.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di ridurre ad una gara effettiva la squalifica del calciatore Mario Alfieri.
La tassa non va addebitata.
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