Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE TARANTINO NAZZARENO (C.U. N.157/C DELL’ 11/2/2003 GARA CROTONE-SASSARI TORRES DEL 9/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE TARANTINO NAZZARENO (C.U. N.157/C DELL’ 11/2/2003 GARA CROTONE-SASSARI TORRES DEL 9/2/2003). Avverso il provvedimento in epigrafe la società F.C. Crotone S.r.l. ha presentato reclamo contestando l'estrema severità del provvedimento. La ricorrente sottolinea come il provvedimento del Giudice Sportivo non tiene assolutamente in conto la dinamica precedente il fatto contestato, !a cui esatta valutazione potrebbe comportare una diversa considerazione del gesto che ha originato il provvedimento del direttore di gara; quest'ultimo peraltro nel suo referto non fa alcun riferimento all'azione di giuoco che ha preceduto i fatti in esame. All'odierna riunione è intervenuto !'avv. Acri, per conto della ricorrente, i! quale ribaditi i motivi del ricorso ha ulteriormente sottolineato la particolare concitazione del giuoco nel momento della partita, nonché l'assoluta mancanza di conseguenze fisiche per l'avversario colpito dal Tarantino. La Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un supplemento di referto allo scopo di verificare la fondatezza delle ragioni addotte dalla reclamante. In tale sede l'ufficiale di gara , nel confermare i! primo referto, ha però precisato che il calciatore avversario colpito dal Tarantino si trovava a terra in conseguenza di un fallo di giuoco da lui commesso, che il giuoco stesso era stato interrotto un attimo prima e che effettivamente il calciatore colpito non ha subito alcuna conseguenza fisica. La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento. Dagli atti ufficiali emerge una dinamica dei fatti tale da poter ipotizzare che l'atto di violenza commesso dal Tarantino, pur essendo avvenuto a giuoco fermo, possa essere considerato come prosecuzione dinamica dell'azione di giuoco contemporaneamente interrotta. In tale ottica, ferma restando la accertata responsabilità dei calciatore Tarantino appare più equa sanzione !a squalifica per due gare effettive. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di ridurre la squalifica del calciatore Tarantino Nazzareno (F.C. Crotone Calcio S.r.l.) a due gare effettive. La tassa non va addebitata.
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