Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE TARANTINO NAZZARENO (C.U. N.157/C DELL’ 11/2/2003 GARA CROTONE-SASSARI TORRES DEL 9/2/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE CALCIATORE TARANTINO NAZZARENO (C.U. N.157/C DELL’
11/2/2003 GARA CROTONE-SASSARI TORRES DEL 9/2/2003).
Avverso il provvedimento in epigrafe la società F.C. Crotone S.r.l. ha
presentato reclamo contestando l'estrema severità del provvedimento.
La ricorrente sottolinea come il provvedimento del Giudice Sportivo non tiene
assolutamente in conto la dinamica precedente il fatto contestato, !a cui esatta
valutazione potrebbe comportare una diversa considerazione del gesto che ha
originato il provvedimento del direttore di gara; quest'ultimo peraltro nel suo referto
non fa alcun riferimento all'azione di giuoco che ha preceduto i fatti in esame.
All'odierna riunione è intervenuto !'avv. Acri, per conto della ricorrente, i! quale
ribaditi i motivi del ricorso ha ulteriormente sottolineato la particolare concitazione del
giuoco nel momento della partita, nonché l'assoluta mancanza di conseguenze
fisiche per l'avversario colpito dal Tarantino.
La Commissione ha ritenuto opportuno richiedere al direttore di gara un
supplemento di referto allo scopo di verificare la fondatezza delle ragioni addotte
dalla reclamante.
In tale sede l'ufficiale di gara , nel confermare i! primo referto, ha però
precisato che il calciatore avversario colpito dal Tarantino si trovava a terra in
conseguenza di un fallo di giuoco da lui commesso, che il giuoco stesso era stato
interrotto un attimo prima e che effettivamente il calciatore colpito non ha subito
alcuna conseguenza fisica.
La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.
Dagli atti ufficiali emerge una dinamica dei fatti tale da poter ipotizzare che
l'atto di violenza commesso dal Tarantino, pur essendo avvenuto a giuoco fermo,
possa essere considerato come prosecuzione dinamica dell'azione di giuoco
contemporaneamente interrotta. In tale ottica, ferma restando la accertata
responsabilità dei calciatore Tarantino appare più equa sanzione !a squalifica per
due gare effettive.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di ridurre la squalifica del calciatore Tarantino Nazzareno (F.C. Crotone Calcio S.r.l.)
a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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