Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE GALLO FABIO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA AREZZO-TREVISO DEL 2/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE GALLO FABIO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA AREZZO-TREVISO DEL 2/3/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Fabio Gallo del Treviso perché "con il pallone non a distanza di gioco colpiva un avversario con un violento schiaffo facendolo cadere a terra" e perché "espulso, nel lasciare il terreno di gioco, assumeva plateale atteggiamento irriguardoso, applaudendo sarcasticamente e provocando la reazione del pubblico al quale si era provocatoriamente rivolto”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo in tesi la riduzione della squalifica ad una sola gara, eventualmente con ammenda e diffida, e in subordine la riduzione della squalifica a due gare: ha sostenuto al riguardo che l'episodio si sarebbe verificato a poca distanza dal pallone e nella continuità di un azione di gioco ed ha aggiunto che il Gallo avrebbe accettato senza proteste la espulsione, chiedendo scusa all'avversario e lasciando il terreno di gioco tra gli insulti e i cori di scherno del pubblico. All'esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che del reclamo possa essere accolta la richiesta subordinata. Dal referto di gara dell'assistente arbitrale risulta che il Gallo ha colpito l'antagonista con uno schiaffo violento facendolo cadere a terra, ma che quest'ultimo ha ripreso normalmente la gara, per cui é da ritenere che non si sia trattato di un atto di particolare violenza. Ed infatti, a giudizio di questa Commissione non é dato ipotizzare l'atto di particolare violenza se lo stesso non impedisce all'antagonista la ripresa regolare del gioco. Inoltre, tale condotta, unitamente a quella tenuta nei confronti del pubblico locale, comunque responsabile di insulti e fischi all’indirizzo del calciatore, è congruamente sanzionato con tre gare di squalifica. S'impone quindi l’accoglimento della richiesta difensiva, riducendo la durata della squalifica a tre gare. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo a tre gare la squalifica al calciatore Fabio Gallo della società Treviso F.C. 1993 S.r.l.-. La tassa non va addebitata.
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