Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE GIRALDI DANIELE (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA VIS PESARO-AVELLINO DEL 2/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE CALCIATORE GIRALDI DANIELE (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003
GARA VIS PESARO-AVELLINO DEL 2/3/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica
per quattro gare al calciatore Daniele Giraldi della Vis Pesaro "per atto di particolare
violenza, consistito nell'avere a gioco fermo colpito con un pugno al volto un
avversario, al quale procurava perdita di sangue da un labbro che richiedeva
l'intervento dei sanitari per le cure durate due minuti circa".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere una
congrua riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto, contestando
la ricostruzione dell'episodio contenuta nel referto di gara, che il Giraldi, caduto in
terra insieme all'avversario perché fallosamente colpito dallo stesso, avrebbe con il
dorso della mano sinistra attinto l'antagonista al viso, senza peraltro provocargli gravi
danni, come dimostrato dal fatto che l'antagonista ha ripreso dopo le cure dei sanitari
regolarmente il suo posto in campo. Onde comprovare la versione difensiva ha
chiesto l'ammissione della prova televisiva.
All'esito dell'odierna riunione, rileva preliminarmente la Commissione che non
ricorrono le condizioni legittimanti la prova televisiva dato che non si contesta la
partecipazione del Giraldi all'episodio antiregolamentare (art. 31 lettere a2) e a4) del
C..G.S).
La fattispecie deve essere risolta disciplinarmente sulla scorta dei soli atti
ufficiali. Dagli stessi risulta che il calciatore colpito, dopo l'intervento dei sanitari, ha
ripreso regolarmente il suo posto in squadra, terminando l'incontro, per cui non pare
che si possa ipotizzare la particolare violenza, e cioé la fattispecie punibile con la
sanzione edittale minima di quattro turni di squalifica. Tale considerazione induce ad
accogliere il reclamo, operando la invocata riduzione e contenendo la squalifica del
Giraldi in soli due turni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo a due gare effettive la squalifica al calciatore
Daniele Giraldi della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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