Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 25/03/03 n. 201 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FRANCHI ENRICO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA VIS PESARO-SAMBENEDETTESE DEL 16/3/2003) PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 25/03/03 n. 201 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FRANCHI ENRICO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA VIS PESARO-SAMBENEDETTESE DEL 16/3/2003) PROCEDURA D’URGENZA. Avverso la decisione del Giudice Sportivo con sua delibera di cui al Com. Uff. n. 188/C del 18/3/2003 e con procedura d'urgenza, la società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. ha proposto reclamo per il provvedimento di squalifica nei confronti del proprio tesserato, calciatore Franchi Enrico per "atto di violenza verso un avversario al termine della gara, al rientro agli spogliatoi". La società istante ha proposto in data 20/3/03, proprio motivato ricorso ove in sintesi, si eccepisce: • In punto di diritto, la nullità ed irritualità della procedura atteso che la lettura combinata dell'art. 68 N.O.I.F. e l'art. 31 comma 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva non consentirebbe al Giudice Sportivo di deliberare su rapporto del commissario di campo che dovrebbe viceversa essere filtrato dalla Procura Federale; • In punto di merito, l'erroneità e infondatezza della decisione attesa la sproporzione dell'entità della sanzione in relazione al fatto commesso che era del tutto assente di qualsivoglia potenzialità lesiva. Il ricorso si conclude richiedendo l'annullamento della squalifica, o in subordine una sanzione pecuniaria ovvero la riduzione ad una sola giornata. Alla riunione odierna é presente in rappresentanza della società istante l'avv. Stefano Urbinati, giusta delega, il quale nel proprio intervento si rifà sostanzialmente alla memoria difensiva prodotta dalla società, sottolineando i passi più significativi e confermando la relativa richiesta. Avuto riguardo al contenuto degli articoli citati, pur preso atto delle riflessioni dell'istante, questa Commissione ritiene che corrette siano state l'interpretazione e l'applicazione da parte del Giudice Sportivo, dell'art 31 comma 3, con ciò deliberando e sanzionando il calciatore. Con riferimento al merito e quindi all'entità del provvedimento, ugualmente, le circostanze di fatto come rappresentate riferiscono di un comportamento del calciatore finalizzato alla violenza, tra l'altro interrotta dai suoi compagni di squadra e dai propri dirigenti. Per quanto sopra questa Commissione ritenendo corretta l’applicazione e proporzionata la sanzione irrogata d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata alla società S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.-.
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