Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BIELLESE F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI PAGGIO ENRICO E MORDENTI LUCA; AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PRO VERCELLI-BIELLESE DEL 9/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BIELLESE F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI PAGGIO ENRICO E MORDENTI LUCA; AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PRO VERCELLI-BIELLESE DEL 9/3/2003). Reclamando avverso provvedimenti con cui il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare ai calciatori Paggio Enrico e Mordenti Luca per avere, rispettivamente: il primo compiuto un atto di violenza nei confronti di un avversario, ed il secondo tenuto nei confronti di un assistente all’arbitro il comportamento offensivo di cui gli viene fatto debito la società Biellese F.C. S.r.l. chiede ridursi ad una gara l’entità di entrambe le squalifiche come sopra irrogate, per le considerazioni svolte nell’atto di impugnazione. La società reclamante ha infine chiesto la riduzione dell’ammenda di 2.000,00 euro, comminatale dal Giudice Sportivo per i fatti descritti a motivo dell’adottato provvedimento, senza per altro fornire alcuna argomentazione a supporto di tale richiesta, così che il reclamo, in ordine a detta precipua richiesta, risulta inammissibile per totale carenza di motivazione. La Commissione Disciplinare ha letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiale, ritiene la doglianza accoglibile sola parzialmente. Questo poiché nel mentre l’infrazione commessa dal calciatore Paggio appare equamente sanzionata, ad avviso della Commissione, con la squalifica per una sola giornata di gara, le risultanze dei documenti ufficiali agli atti, fonte di prova unica per gli Organi di Disciplina Sportiva, non offrono margine di dubbio né sulla fondatezza dell’addebito mosso al Mordenti, né sulla congruità della sanzione conseguentemente inflittali. Per questi motivi la Commissione de l i b e r a di accogliere il reclamo parzialmente riducendo ad una gara effettiva la squalifica inflitta al calciatore Paggio Enrico e conferma i restanti due provvedimenti impugnati La tassa non va addebitata.
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