Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 15/4/2003 DIRIGENTE DI PASQUALE LUCA RENATO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA CHIETI-VITERBESE DEL 16/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO INIBIZIONE FINO A
TUTTO IL 15/4/2003 DIRIGENTE DI PASQUALE LUCA RENATO (C.U. N.188/C
DEL 18/3/2003 GARA CHIETI-VITERBESE DEL 16/3/2003).
Con fax del 19/4/2003 la società ha preannunciato reclamo avverso squalifica
dirigente Di Pasquale Luca Renato fino a tutto il 15/4/2003 inflitta dal Giudice
Sportivo nel C.U. n. 188/C del 18/3/2003.
Successivamente la stessa società con fax del 26/3/2003 ha comunicato di
non volere dare corso al preannunciato gravame.
Si impone la dichiarazione di inammissibilità con l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
l’inammissibilità del reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. -.
La tassa va addebitata.
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