Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA PADOVA-TREVISO DEL 16/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 2.000,00
EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA PADOVA-TREVISO DEL 16/3/2003).
Con provvedimento del Giudice Sportivo veniva irrogata alla società Calcio
Padova S.p.a. la sanzione di 2.000,00 euro di ammenda “per lancio, prima e durante
la gara, di fumogeni ed esposizione di striscioni, uno dei quali chiaramente istigatore
alla violenza ed usando forme di scrittura runica”.
Presentava reclamo la società, sostenendo che la sanzione irrogata doveva essere
annullata perché i fatti erano da ritenere frutto di personale interpretazione del
collaboratore dell’Ufficio Indagini.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo merita parziale accoglimento.
Il fatto storico risulta provato dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, atto
ufficiale di fede privilegiata; la scrittura dell’espressione riportata nello striscione, di
cui è procedimento, con la doppia esse runica – evocante simbologia di stampo
nazista, richiamando l’emblema delle S.S. – è chiaramente da ritenersi incitante alla
violenza ed alla discriminazione razziale, rifacendosi ad ideologia basata su tali
deprecabili principi.
La modesta rilevanza del fatto giustifica la riduzione della sanzione irrogata dal
Giudice Sportivo nella misura indicata in dispositivo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della società
Calcio Padova S.p.a. a 1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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