Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PAVONE CRISTIANO ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 16/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 02/04/03 n. 214 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. CROTONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PAVONE CRISTIANO ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.188/C DEL 18/3/2003 GARA CROTONE-BENEVENTO DEL 16/3/2003). Contro i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nel comunicato in epigrafe a carico della società e del tesserato la società F.C. Crotone Calcio S.r.l. ha proposto reclamo richiedendo una sostanziale riduzione delle sanzioni. Valutati i motivi del ricorso la Commissione ha ritenuto opportuno richiedere supplementi di rapporto al direttore di gara per la posizione del Pavone ed al collaboratore dell’Ufficio Indagini per la posizione della società. Per quanto riguarda tale ultima posizione la Commissione rileva che in nessun rapporto esaminato (collaboratore Ufficio Indagini e commissario di campo) risulta che i fatti riferiti siano stati direttamente e personalmente visti dai relatori, ma che gli stessi si sono limitati a verbalizzare le dichiarazioni dei dirigenti della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. Ritiene la Commissione che pur non potendo negare che si sono verificati fatti di rilevanza disciplinare, non risultano però elementi di forza sufficienti a giustificare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo che pertanto può essere oggetto di riduzione. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Pavone la Commissione ritiene che i motivi addotti nel ricorso non siano meritevoli di apprezzamento, in quanto la dinamica dell’atto di violenza contro l’avversario, quale documentato negli atti ufficiali, è di natura tale da rendere equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a carico della società F.C. Crotone Calcio S.r.l. a 1.000,00 euro e confermando la squalifica del calciatore Pavone Cristiano per due gare. La tassa non va addebitata.
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