Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE CAZZARO’ MICHELE (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA LUCCHESE-PISA DEL 30/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE CAZZARO’ MICHELE (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA LUCCHESE-PISA DEL 30/3/2003). Con fax del 3/4/2003 la società ha preannunciato reclamo avverso la squalifica per una gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cazzarò Michele (C.U. N.213/C del 1/4/2003). Successivamente la stessa società ha comunicato, con fax del 10/4/2003, di non voler dare corso al preannunciato gravame. Si impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità con l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a l’inammissibilità del reclamo della società Pisa Calcio S.p.a. -. La tassa va addebitata.
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