Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CENTURIONI MATTEO (C.U. N.200/C DEL 25/3/2003 GARA TREVISO-PRATO DEL 23/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE CENTURIONI MATTEO (C.U. N.200/C DEL 25/3/2003 GARA TREVISO-PRATO DEL 23/3/2003). Avverso la squalifica per quattro gare effettive inflitte dal Giudice Sportivo con sua delibera C.U. N. 200/C del 25/3/2003 nei confronti del proprio calciatore Centurioni Matteo per "atto di particolare violenza, avendo colpito, disinteressandosi del pallone, con una gomitata allo zigomo un avversario procurandogli una ferita lacera e fuoriuscita di sangue", la società Treviso F.C. 1993 S.r.l. propone reclamo. Il reclamo sarebbe motivato dalla eccessiva gravità della sanzione, sottolineando che la gomitata con il pallone in gioco non avrebbe avuto i caratteri della particolare violenza e sarebbe sostanzialmente non volontaria. Inoltre, pur se vi era stata fuoriuscita di sangue dallo zigomo, il calciatore colpito avrebbe poi regolarmente continuato la partita e segnato anche una rete. In conclusione, si richiede in via principale la riduzione ad una sola gara di squalifica, o in via, subordinata, una riduzione graduata con diffida. Parallelamente, si domanda di ascoltare il Centurioni e di acquisire un supplemento di rapporto da parte degli ufficiali di gara. Alla seduta della Commissione Disciplinare è presente in rappresentanza della società, l'avv. Raciti Salvatore, nonché lo stesso calciatore. Il legale si rifà alla memoria scritta e sottolinea che la condotta illecita del Centurioni si è verificata in svolgimento di gioco ed in un finale concitato, che si è trattato di gesto involontario cercando di prendere posizione e lo di divincolarsi. Fa appello anche all'orientamento di questa Commissione per situazioni di specie e conferma in finale, la richiesta già esposta nel documento. Il Centurioni a sua volta conferma l'involontarietà del fallo mentre in azione di gioco cercava di prendere favorevole posizione. Viene anche acquisito, come richiesto, un supplemento di rapporto, poi mostrato ai ricorrenti. Orbene, esaminati gli atti ufficiali, ivi compreso quest'ultimo, emergono e si confermano come elementi qualificanti, la deliberata condotta violenta ed il danno provocato. Emerge nondimeno che quest'ultimo ha avuto effetti temporalmente limitati e non invalidanti, attesa l'accertata ripresa del gioco da parte del calciatore colpito con propria buona efficienza. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica al calciatore Centurioni Matteo (Treviso F.C. 1993 S.r.l.) a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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