Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BARISON FABIO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA VIS PESARO-TARANTO DEL 30/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ VIS PESARO 1898 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE BARISON FABIO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA VIS PESARO-TARANTO DEL 30/3/2003). Contro la delibera del Giudice Sportivo (C.U. N. 213/C del 1/4/2003), che ha inflitto tre gare effettive di squalifica al calciatore Barison Fabio per "aver rivolto all'arbitro durante la gara una frase offensiva; espulso reiterava tale comportamento", la società Vis Pesaro 1898 S.r.l. propone reclamo richiedendo la riduzione della sanzione. La società motiva il suo appello in quanto la frase incriminata, anche se espressa in modo censurabile, sarebbe stata rivolta dopo l'ennesimo fallo subito e non sanzionato, e si configurerebbe come comportamento offensivo verso il decoro dell'arbitro e non già come fatto violento o espressioni minacciose. Alla riunione odierna non é presente alcun rappresentante della società. Dall'esame del referto del direttore di gara, questa Commissione ritiene che emerga in modo non equivoco la circostanza di tale comportamento offensivo e che questo sia stato non contestabilmente reiterato dopo la notifica dell'espulsione. Si ritiene dunque la sanzione del Giudice Sportivo equa ed in linea anche con l'orientamento di questa Commissione Disciplinare con riferimento a tale tipologia di comportamenti illeciti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Vis Pesaro 1898 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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