Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE PARISE SANTO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PALMESE-OLBIA DEL 30/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 230 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE PARISE SANTO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA PALMESE-OLBIA DEL 30/3/2003). Nel corso della gara Palmese-Olbia, disputata il 30 marzo 2003, l’arbitro espelleva il calciatore Santo Parise, tesserato per la società A.S. Palmese Calcio S.r.l., perché “a gioco fermo sferrava un pugno al viso di un avversario”. Sulla base del referto arbitrale, il Giudice Sportivo squalificava il calciatore per tre gare. La delibera è stata impugnata dalla società, che chiede la riduzione della sanzione, “atteso che il calciatore si è limitato ad allungare il braccio e con mano aperta colpiva l’avversario senza alcuna cattiveria, ma esclusivamente per foga agonistica e sullo slancio di una precedente azione, che aveva visto il portiere dell’Olbia trascinare brutalmente, a fondo campo, un calciatore della Palmese rimasto infortunato, per affrettare la ripresa del gioco”. Secondo la reclamante il pugno al viso non si configura come atto di violenza in grado di produrre danni apprezzabili, considerato anche che nella specie il fatto non ha impedito la prosecuzione del gioco, né ha richiesto l’intervento dei sanitari, e il calciatore colpito ha continuato la gara senza accusare disturbo alcuno. Ritiene la Commissione, esclusa la necessità di richiedere un supplemento di rapporto, che le argomentazioni difensive non siano tali da attenuare la responsabilità del calciatore, stante la chiarezza del referto arbitrale, che fa riferimento alla circostanza che al momento il gioco non era in atto e precisa che si è trattato di un pugno, cioè di un atto considerevolmente violento, anche se nella specie è stato privo di conseguenze per la persona colpita. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Palmese Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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