Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 231 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DIAMOUTENE SOULEYMANE (A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C“ Comunicato ufficiale del 16/04/03 n. 231 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DIAMOUTENE SOULEYMANE (A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L.). Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stata contestata al calciatore Diamoutene Souleymane, tesserato per la società A.S. Lucchese Libertas S.r.l., la violazione di cui all'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'agente di calciatori Vanessa Nicolardi, rilasciando altro incarico all'agente Andrea Pastorello. Agli atti figurano i due mandati: il primo venne conferito il 28 dicembre 2002, con durata fino al 28 dicembre 2004; il secondo mandato risulta firmato il 20 gennaio 2003. Il calciatore, che ha fatto pervenire memoria difensiva, non contesta i fatti, ma protesta la sua buona fede, lamentando "la poca dimestichezza con la lingua italiana e la difficoltà ad apprendere la legislazione e la regolamentazione predisposta dalla F.I.G.C."-. All'odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., avv. Mario Taddei Sassolini, che ha chiesto l'affermazione di responsabilità dell'incolpato, con irrogazione di 400,00 euro di ammenda. Precisato che, con riferimento al primo mandato, il calciatore non ha dato disdetta e non ha provveduto a revocare l'incarico, ritiene la Commissione che la giustificazione addotta dall'interessato non abbia pregio, posto che lo stesso calciatore non manca di ricordare che il primo agente gli aveva tradotto e chiarito il testo del mandato sottoscritto, e che, nella consapevolezza delle difficoltà di comprensione dell'italiano, avrebbe dovuto improntare a maggiore prudenza la sua condotta. In conclusione, il fatto integra la violazione contestata, non potendosi dire rispettoso dei principi enunciati nell'art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva il comportamento di cui sopra. Si stima sanzione congrua, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, quella di 400,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di irrogare al calciatore Diamoutene Souleymane (A.S.Lucchese Libertas S.r.l.) l'ammenda di 400,00 euro. L' ammenda irrogata con il presente Comunicato dovrà essere versata a questa Lega entro e non oltre il 1° maggio 2003
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