Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUGLIANO DOMENICO (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA L’AQUILA-CHIETI DEL 13/4/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GIUGLIANO DOMENICO (C.U. N.228/C DEL 15/4/2003 GARA L’AQUILA-CHIETI DEL 13/4/2003) CON PROCEDURA D’URGENZA. La società L'Aquila Calcio S.p.a. ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo squalificava per due gare il calciatore Domenico Giugliano “ per atto di violenza verso un avversario al termine della gara, negli spogliatoi”. La delibera riposa sul rapporto del Commissario di Campo e da tale atto si ricava, in qualche modo, una conferma di quanto sostenuto a giustificazione della richiesta di riduzione della sanzione, e cioè che la condotta del Giugliano è stata posta in essere a seguito di un precedente comportamento non regolamentare del calciatore del Chieti. Infatti, assume particolare rilievo il fatto che il calciatore del Chieti seguiva quello della squadra ospitante, e quindi qualcosa è avvenuto lungo le scalinate e la condotta sanzionata costituisce reazione a quel qualcosa, e non al fatto del quale parla il Commissario di Campo. La Commissione trae tale convincimento dalla dettagliata memoria difensiva, che riferisce circostanze precise, andando al di là di una semplice tesi difensiva. E’ sanzione congrua, pertanto, quella della squalifica per una gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società L'Aquila Calcio S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Domenico Giugliano ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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