Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE GIOVANNINI PAOLO FINO A TUTTO IL 22/4/2003 E SQUALIFICA ALLENATORE PEDRESCHI FRANCO FINO A TUTTO IL 29/4/2003 (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA CASTELNUOVO G.-SANGIOVANNESE DEL 6/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE GIOVANNINI PAOLO FINO A TUTTO IL 22/4/2003 E SQUALIFICA ALLENATORE PEDRESCHI FRANCO FINO A TUTTO IL 29/4/2003 (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA CASTELNUOVO G.-SANGIOVANNESE DEL 6/4/2003). Con fax datato 10/4/2003 la società sportiva U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe La società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. ha interposto rituale e tempestivo reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al sig. Giovannini Paolo, dirigente – accompagnatore ufficiale della società- l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 23 aprile 2003 per avere tenuto il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, assumendo che l’atteggiamento tenuto dall’incolpato nella dedotta circostanza “ è stato plateale, ma che le offese verso l’Arbitro provenivano da un’altra persona”. La reclamante conseguentemente chiede ridursi al 18 aprile 2003 la data di scadenza dell’inibizione inflitta al proprio tesserato. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere detta richiesta. A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire considerato che nel referto di gara l’Arbitro ha fornito una rappresentazione dettagliata dell’episodio relativo al comportamento nell’occasione tenuto dell’incolpato che non consente nutrire incertezza di sorta circa la responsabilità dello stesso in ordine a quanto gli viene fatto debito. Di conseguenza, l’impugnata decisione merita integrale conferma, risultando correttamente adottata sia sotto il profilo del titolo di incolpazione, sia in punto di graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo per l’inibizione del dirigente Giovannini Paolo ed impone a norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità non avendo dato corso al preannunciato gravame per l’allenatore Pedreschi Franco – (U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.). La tassa va addebitata.
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