Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE GIOVANNINI PAOLO FINO A TUTTO IL 22/4/2003 E SQUALIFICA ALLENATORE PEDRESCHI FRANCO FINO A TUTTO IL 29/4/2003 (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA CASTELNUOVO G.-SANGIOVANNESE DEL 6/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO
INIBIZIONE DIRIGENTE GIOVANNINI PAOLO FINO A TUTTO IL 22/4/2003 E
SQUALIFICA ALLENATORE PEDRESCHI FRANCO FINO A TUTTO IL 29/4/2003
(C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA CASTELNUOVO G.-SANGIOVANNESE DEL
6/4/2003).
Con fax datato 10/4/2003 la società sportiva U.S. Castelnuovo Garfagnana
S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe
La società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l. ha interposto rituale e
tempestivo reclamo avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha irrogato
al sig. Giovannini Paolo, dirigente – accompagnatore ufficiale della società-
l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 23 aprile 2003
per avere tenuto il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento
impugnato, assumendo che l’atteggiamento tenuto dall’incolpato nella dedotta
circostanza “ è stato plateale, ma che le offese verso l’Arbitro provenivano da un’altra
persona”.
La reclamante conseguentemente chiede ridursi al 18 aprile 2003 la data di
scadenza dell’inibizione inflitta al proprio tesserato.
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non poter
accogliere detta richiesta.
A tale conclusione il Giudicante ha ritenuto di dover pervenire considerato che
nel referto di gara l’Arbitro ha fornito una rappresentazione dettagliata dell’episodio
relativo al comportamento nell’occasione tenuto dell’incolpato che non consente
nutrire incertezza di sorta circa la responsabilità dello stesso in ordine a quanto gli
viene fatto debito.
Di conseguenza, l’impugnata decisione merita integrale conferma, risultando
correttamente adottata sia sotto il profilo del titolo di incolpazione, sia in punto di
graduazione della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo per l’inibizione del dirigente Giovannini Paolo ed impone a
norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità
non avendo dato corso al preannunciato gravame per l’allenatore Pedreschi Franco –
(U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.).
La tassa va addebitata.
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