Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CICCHETTI ALESSANDRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA FROSINONE-NOCERINA DEL 6/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE CICCHETTI ALESSANDRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA FROSINONE-NOCERINA DEL 6/4/2003). Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Cicchetti Alessandro (Frosinone Calcio S.r.l.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.). Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo il Cicchetti sostenendo che nel corso di un’azione difensiva accompagnava il pallone fuori campo affinchè l’avversario che gli stava dietro non riuscisse a raggiungerlo, minimizzando poi la portata dell’eventuale infrazione, certamente a suo dire, non violenta e posta in essere nei limiti di normale comportamento in frangenti simili. L’assistente che ha rilevato l’episodio segnalandolo all’Arbitro ha riferito nel proprio rapporto che il calciatore Cicchetti, “a gioco non in svolgimento in quanto il pallone usciva dalla linea di fondo colpiva di striscio il volto dell’avversario con una gomitata volontariamente sferrata”. Nel supplemento chiesto ed acquisito in questa sede l’assistente dell’Arbitro precisa che il calciatore Cicchetti colpiva di striscio con una gomitata all’altezza del volto un avversario quando il pallone era uscito dal terreno di gioco. La tesi del reclamante è smentita dagli atti ufficiali dai quali risulta certa l’infrazione disciplinare commessa dal calciatore a gioco non in svolgimento ed il reclamo non può essere accolto neanche in punto di sanzione risultando essa proporzionata all’infrazione commessa dal tesserato. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Cicchetti Alessandro (Frosinone Calcio S.r.l.). La tassa va addebitata.
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