Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LODIGIANI S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA LODIGIANI-LATINA DEL 30/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LODIGIANI S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.213/C DEL 1/4/2003 GARA LODIGIANI-LATINA DEL 30/3/2003). All’esito dell’esame degli atti ufficiali relativi alla gara Lodigiani-Latina del 30 marzo 2003, il Giudice Sportivo infliggeva alla squadra di casa, per responsabilità diretta, l’ammenda di 3.000,00 euro per i seguenti fatti: “lancio in campo all’inizio del secondo tempo di gara di un fumogeno che provocava la sospensione della gara per circa un minuto; presenza all’inizio della gara di alcune persone non identificate nei pressi della panchina della squadra locale che nonostante l’invito ad allontanarsi rimanevano sul posto per tutta la durata dell’incontro; verso il termine della gara alcune persone non identificate rivolgevano frasi ingiuriose verso l’Arbitro e gli organi federali; indebita presenza di numerose persone non autorizzate nel corridoio degli spogliatoi”. Ha proposto reclamo la società, che chiede una congrua riduzione della sanzione. La società, infatti, non contesta il lancio del fumogeno e gli insulti all’Arbitro, ma in relazione agli altri addebiti puntualizza le seguenti circostanze: - riguardo alla segnalazione dell’Arbitro circa la presenza di una decina di persone nel corridoio antistante gli spogliatoi e da lui non identificate, si trattava di diciannove persone (tutte indicate per categoria: incaricati doping, Commissario di campo, Incaricato Ufficio Indagini, dirigenti, addetti vari, ecc) non soggette ad identificazione, ma preventivamente controllate dalla società e obbligate a sostare o a transitare nel ristretto corridoio dello stadio Flaminio, fuori dal terreno di gioco, per il normale svolgimento delle rispettive mansioni; - il responsabile degli insulti all’Arbitro si trovava dietro la recinzione fissa, e non “transenna” che delimita il parterre dal terreno di gioco; - non vi sono stati insulti al Commissario di campo: - circa la segnalazione del Commissario di campo in ordine alla presenza di persone non identificate nell’area posteriore alla panchina, si trattava di persone (tre dipendenti CONI addetti agli impianti, i magazzinieri delle due squadre, il preparatore dei portieri della Lodigiani e due dirigenti della Lodigiani addetti alla gara) che si trovavano in un settore fuori dal terreno di gioco e non dovevano farsi identificare dal Commissario di campo. I motivi del reclamo sono stati illustrati a voce dal Dirigente della Lodigiani, sig. Raffaele Bonucci nel corso della riunione e all’esito degli esami degli atti la Commissione ritiene che, avuto riguardo anche alle caratteristiche dei luoghi (documentate dalla reclamante), la presenza di estranei debba essere valutata in maniera non troppo affittiva per la società, risultando veramente difficile tenere sotto controllo la situazione. Avuto riguardo ai fatti nella loro globalità, si stima sanzione congrua quella di 1.500,00 euro di ammenda. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.S. Lodigiani S.r.l. riducendo l’ammenda a 1.500,00 euro. La tassa non va addebitata.
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