Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE FRANCESCONI GIANLUCA (A.S. LODIGIANI S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA OLBIALODIGIANI DEL 6/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE FRANCESCONI GIANLUCA (A.S. LODIGIANI S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA OLBIALODIGIANI DEL 6/4/2003). Con fax datato 11/4/2003 il calciatore Francesconi Gianluca (A.S. Lodigiani S.r.l.) ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe. Successivamente il calciatore non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del gravame. La tassa va addebitata.
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