Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE SUAREZ JUAN PABLO(C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA SASSUOLO-FORLI’ DEL 6/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE CALCIATORE SUAREZ JUAN PABLO(C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003
GARA SASSUOLO-FORLI’ DEL 6/4/2003).
Con fax datato 10/4/2003 la società sportiva U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. ha
preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice
Sportivo ha inflitto al calciatore Suarez Juan Pablo la squalifica di tre gare perchè
”espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’Arbitro ripetute frasi offensive”.
Successivamente la suddetta società con fax del 18/4/2003 ha comunicato di
non voler dare corso al preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell’art.29
del Codice di Giustizia Sportiva la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
la inammissibilità del reclamo della società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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