Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALLENATORE IACHINI GIUSEPPE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA LUMEZZANE-CESENA DEL 19/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO ALLENATORE IACHINI GIUSEPPE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA
LUMEZZANE-CESENA DEL 19/4/2003).
Avverso la squalifica fino a tutto il 6/5/2003 infitta dal Giudice Sportivo con
Com. Uff. n. 235/C del 22/4/2003 per "comportamento offensivo verso un assistente
arbitrale durante la gara" l'allenatore della società A.C. Cesena S.p.a. Iachini
Giuseppe ha prodotto in data 26 aprile 2003 formale ricorso.
L'istante motiva il proprio reclamo affermando che il proprio disappunto dopo
essere entrato in campo abbandonando l'area tecnica, sarebbe stato indirizzato
verso un suo calciatore responsabile di un’inutile finezza e non già nei confronti
dell'assistente dell'Arbitro. Inoltre il sig. Iachini chiede di essere sentito
personalmente in quanto a suo avviso, emergerebbero contraddizioni nel rapporto
dello stesso. Il ricorso si conclude con la richiesta di riduzione della squalifica.
Alla riunione odierna sono presenti il sig. Iachini Giuseppe ed il sig. Gabriele
Valentini dirigente della società sportiva A.C. Cesena S.p.a.-.
Nel proprio intervento l'allenatore si rifá alle considerazioni indicate
nell'esposto, ammettendo la propria entrata sul terreno di gioco, ma non, anche
l'offesa verso la terna arbitrale, così delineando una propria ricostruzione della
vicenda.
Orbene, esaminata quest'ultima e parallelamente il referto compilato
dall'assistente arbitrale , le responsabilità del sig. Iachini in qualità di allenatore
appaiano configurate con chiarezza, sia con riferimento al comportamento non
regolamentare prima, sia per l'espressione offensiva e precisamente indirizzata poi.
Ciò a seguito di una contestata interpretazione arbitrale.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo
La tassa va addebitata.
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