Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALLENATORE IACHINI GIUSEPPE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA LUMEZZANE-CESENA DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO ALLENATORE IACHINI GIUSEPPE (A.C. CESENA S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6/5/2003 (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA LUMEZZANE-CESENA DEL 19/4/2003). Avverso la squalifica fino a tutto il 6/5/2003 infitta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 235/C del 22/4/2003 per "comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara" l'allenatore della società A.C. Cesena S.p.a. Iachini Giuseppe ha prodotto in data 26 aprile 2003 formale ricorso. L'istante motiva il proprio reclamo affermando che il proprio disappunto dopo essere entrato in campo abbandonando l'area tecnica, sarebbe stato indirizzato verso un suo calciatore responsabile di un’inutile finezza e non già nei confronti dell'assistente dell'Arbitro. Inoltre il sig. Iachini chiede di essere sentito personalmente in quanto a suo avviso, emergerebbero contraddizioni nel rapporto dello stesso. Il ricorso si conclude con la richiesta di riduzione della squalifica. Alla riunione odierna sono presenti il sig. Iachini Giuseppe ed il sig. Gabriele Valentini dirigente della società sportiva A.C. Cesena S.p.a.-. Nel proprio intervento l'allenatore si rifá alle considerazioni indicate nell'esposto, ammettendo la propria entrata sul terreno di gioco, ma non, anche l'offesa verso la terna arbitrale, così delineando una propria ricostruzione della vicenda. Orbene, esaminata quest'ultima e parallelamente il referto compilato dall'assistente arbitrale , le responsabilità del sig. Iachini in qualità di allenatore appaiano configurate con chiarezza, sia con riferimento al comportamento non regolamentare prima, sia per l'espressione offensiva e precisamente indirizzata poi. Ciò a seguito di una contestata interpretazione arbitrale. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it