Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ L’AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE GENTILINI AUGUSTO FINO A TUTTO IL 13/5/2003 (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA L’AQUILA-AVELLINO DEL 27/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/1“
Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ L'AQUILA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
ALLENATORE GENTILINI AUGUSTO FINO A TUTTO IL 13/5/2003 (C.U. N.240/C
DEL 29/4/2003 GARA L’AQUILA-AVELLINO DEL 27/4/2003).
La società L'Aquila Calcio S.p.a. ha proposto reclamo, con procedura
d’urgenza, avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato fino al
13 maggio 2003 l’allenatore Augusto Gentilini per comportamento offensivo verso
l’Arbitro nel corso della gara L’Aquila-Avellino del 27 aprile 2003.
La reclamante chiede l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della
sanzione sostenendo che, nell’esultanza determinata dal raggiungimento del
pareggio, il suo allenatore aveva pronunziato una frase poco commendevole, ma
rivolta alla panchina ospite e non al Direttore di gara, al quale, invano, il tesserato
aveva cercato di spiegare l’equivoco, in ciò imitato poi da un Dirigente.
Premesso che la frase riportata nel rapporto è ben diversa da quella indicata
nei motivi del reclamo, e che nell’atto ufficiale si attesta che le parole vennero dette
dopo che l’Arbitro aveva invitato l’allenatore a restare nell’area tecnica di sua
competenza, ritiene la Commissione che la sanzione deliberata dal Primo Giudice
non possa essere né annullata, né ridotta, poiché la condotta assume il connotato
dell’offensività e la squalifica del tesserato giustifica l’entità della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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