Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE TURONE ALESSANDRO (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA TIVOLIFIDELIS ANDRIA DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE TURONE ALESSANDRO (A.S. FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA TIVOLIFIDELIS ANDRIA DEL 19/4/2003). Il calciatore Turone Alessandro, tesserato della società Fidelis Andria S.r.l., ha proposto reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo lo ha squalificato per due gare per “atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo”. Il reclamante chiede la riduzione della sanzione assumendo che nella specie la “condotta violenta” va comunque valutata come commessa “in svolgimento del gioco con il pallone non a distanza di gioco”. Va premesso che la condotta sanzionata è così descritta nel rapporto arbitrale: “(espulso) per aver dato una gomitata in faccia ad un avversario, senza provocargli gravi conseguenze, a gioco in svolgimento con palla giocata lontano dall’accaduto”. Sulla base dei motivi del reclamo, la Commissione ha chiesto all’Arbitro un supplemento di rapporto, nel quale si legge testualmente: “si precisa che il giocatore espulso si trovava al limite dell’area di rigore avversaria (in zona d’attacco) e si accingeva a rientrare verso la propria metà del campo; il pallone invece si trovava, dopo essere stato rilanciato dai difensori, all’incirca a 20 metri dall’accaduto verso la linea mediana del terreno di gioco”. Così stando le cose, è difficile dar credito alla versione difensiva, che parla di “colpo accidentale” verificatosi mentre il calciatore tentava di divincolarsi dall’avversario, dal momento che l’Arbitro nulla riferisce al riguardo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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