Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GLADIATOR S.R.L AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ZILIANI PAOLO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA IGEA VIRTUS-GLADIATOR DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 07/05/03 n. 247 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GLADIATOR S.R.L AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ZILIANI PAOLO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA IGEA VIRTUS-GLADIATOR DEL 19/4/2003). Con telegramma del 28/4/2003 la società U.S. Gladiator S.r.l. ha presentato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Ziliani Paolo la squalifica per due gare per atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo. Successivamente la suddetta società ha fatto pervenire in data 2/5/2003 un fax con il quale ha dichiarato di non voler dare corso al gravame. Per questi motivi la Commissione ai sensi dell’art.29 del Codice di Giustizia Sportiva d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va addebitata.
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