Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE SBAGLIA WLADIMIRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA ACIREALE-FROSINONE DEL 27/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE SBAGLIA WLADIMIRO (FROSINONE CALCIO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.240/C DEL 29/4/2003 GARA ACIREALE-FROSINONE DEL 27/4/2003). Interponendo rituale reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo gli ha irrogato la squalifica per due gare effettive per avere, nel corso della gara disputatasi il 27/4/2003 fra le società Acireale e Frosinone, commesso “atto di violenza verso un avversario mentre il gioco si svolgeva in altra parte del campo”, il calciatore Wladimiro Sbaglia assume doversi a suo avviso ritenere tale sanzione eccessiva in rapporto alla realtà dell’accaduto e chiede, per i motivi esposti nell’atto di impugnazione, che l’entità della stessa venga ridotta ad una sola giornata di gara. In particolare l’interessato asserisce di avere, nella contestata circostanza, del tutto fortuitamente colpito a man aperta il volto di un avversario, non a gioco fermo bensì “ad azione in svolgimento” e comunque senza arrecargli nocumento di sorta tanto da non dovere essere sottoposto a particolari cure mediche. La Commissione disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che la dinamica dell’episodio descritta dall’interessato e l’asserita mancanza di conseguenze per la parte offesa trovano sostanziale riscontro nel resoconto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva, ritiene il gravame meritevole di considerazione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo riducendo ad una sola gara effettiva la squalifica inflitta al calciatore Wladimiro Sbaglia (Frosinone Calcio S.r.l.). La tassa non va addebitata.
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