Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE QUATTRO GARE CALCIATORI MARCO CAPUTI, PATRIZIO FIMIANI E ROCCO NAPOLI (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE QUATTRO
GARE CALCIATORI MARCO CAPUTI, PATRIZIO FIMIANI E ROCCO NAPOLI
(C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003).
Avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 235/C del 22/4/2003) e di cui in
epigrafe, ha presentato ricorso la società A.S. Latina S.r.l.-.
Nella odierna riunione è presente l’avv. Monica Fiorillo, in rappresentanza
della società reclamante, la quale insiste sui motivi di cui ai ricorsi, chiedendo
l’annullamento dei provvedimenti emessi dal Giudice Sportivo o in subordine la
riduzione delle sanzioni irrogate.
La Commissione rileva che il Giudice Sportivo per emettere i provvedimenti
sanzionatori nei confronti dei calciatori ricorrenti si è basato esclusivamente sul
rapporto del Commissario di Campo. Tutti i fatti ascritti ai detti calciatori e riportati nel
rapporto del Commissario di Campo si sono verificati a gara conclusa ed in
particolare nel tunnel che immette negli spogliatoi o nell’area antistante gli stessi.
L’esame del possibile utilizzo da parte del Giudice Sportivo del rapporto del
Commissario di Campo non può che partire dall’art.31 del Codice di Giustizia
Sportiva. L’art.31 approvato, così come tutto il nuovo testo del Codice di Giustizia
Sportiva, con Com. Uff. n.25 del 22/8/2001 ha innovato e modificato quanto previsto
dall’art.25 del vecchio testo del Codice di Giustizia Sportiva.Il detto art.31 al comma
3) prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o
estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice
Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione
da parte della Procura Federale, del Commissario speciale, se designato per le gare
della Serie C, del Commissario di Campo, se designato per le gare dalla L.N.D…..”
Pertanto anche il rapporto del Commissario di Campo non può essere
utilizzato dal Giudice Sportivo e non perchè non è previsto l’utilizzo del rapporto del
Commissario di Campo “designato per la gara di Serie C ma solo per quello
designato per le gare della L.N.D.” (art. 31 comma 3) per come letteralmente
affermato da detto articolo ma perché, pur volendo superare l’assunto letterale, in
ogni caso, il rapporto del Commissario di Campo, come affermato anche in una
recente decisione della C.A.F. (caso calciatore Franchi Enrico - Sambenedettese-) in
riforma di una decisione di questa Commissione, non può essere utilizzato “come
presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte del Giudice Sportivo per le
violazioni disciplinari a gara terminata (art.31 comma 3) ed in ogni caso al di fuori del
recinto di giuoco (art.31/5).
Nella fattispecie pertanto non poteva essere utilizzato dal Giudice Sportivo.
Tutti i fatti sono avvenuti a gara terminata ed in “zone territoriali” che non fanno parte
del recinto di gioco che termina con “la rete o altro mezzo appropriato di recinzione”
ma in spazi (spogliatoio, zone annesse, tunnel) che costituiscono con “il recinto di
gioco” il “campo di gioco” (Guida Pratica del Regolamento di gioco F.I.G.C. - A.I.A.
Regola 1 caso 1).
Ciò comporta “stante il vigente regime ordinamentale" (C.A.F. decisione citata)
l’annullamento dei provvedimenti del Giudice Sportivo e la trasmissione alla
Presidenza della Lega ed alla Procura Federale degli atti per gli eventuali
provvedimenti di competenza in omologazione a quanto deciso dalla Commissione
Disciplinare nel C.U. n. 247/C del 7/5/2003.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di annullare le impugnate decisioni e di rimettere gli atti alla Presidenza della Lega ed
alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
La tassa non va addebitata.
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