Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’10/12/02 n. 97 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DELL’ 8 E 9 DICEMBRE 2002 GARA SAVONA – FLORENTIA VIOLA (GIRONE “B”)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’10/12/02 n. 97 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DELL’ 8 E 9 DICEMBRE 2002 GARA SAVONA – FLORENTIA VIOLA (GIRONE “B”) - Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, o s s e r v a - dagli atti ufficiali di gara emerge con assoluta uniformità che durante l’incontro i sostenitori locali lanciavano in direzione di un assistente numerose monetine alcune delle quali lo colpivano – senza conseguenze – ad una gamba; - al temine, un consistente numero di persone sostavano o si consentiva che sostassero sul terreno di gioco e negli spogliatoi ed alcuni di essi assumevano atteggiamento minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale contro il quale erano rivolte ripetute frasi ingiuriose; - un esagitato, in particolare, dichiarandosi dirigente della società Ligure si segnalava per comportamento offensivo sopra descritto rivolto anche agli altri ufficiali di gara, offese che reiterava successivamente nonostante che fosse stato allontanato dal dirigente addetto all’arbitro; l’altro assistente, a sua volta attorniato da persone abusivamente presenti nel recinto di gioco alcune delle quali certamente addette o comunque riferibili alla società Savona e non identificate, veniva colpito da tergo - nel mentre scendeva le scale – con tre calci alle gambe, risentendo leggero dolore; - nelle medesime circostanze anche l’altro assistente veniva fatto oggetto di pesanti espressioni offensive dalle stesse persone sopra indicate; - tra queste il dirigente accompagnatore GEMELLI Simone assumeva plateale comportamento offensivo nei confronti di uno degli ufficiali di gara; - i fatti come descritti si segnalano, specie nella parte in cui si riferiscono a gesti di inammissibile violenza rivolti verso un componente della terna arbitrale, per la loro oggettiva gravità; - gli episodi di intemperanza registrati al termine della gara in un contesto di diffusa aggressività anche fisica, sono rappresentativi di uno specifico stato di pericolo anche agevolato dall’ inammissibile presenza di numerose persone che indebitamente si trovavano nel recinto di gioco e negli spogliatoi; - di quanto sopra è chiamata a rispondere, fatte salve le responsabilità individuali come risultano dal dispositivo, la società Savona in virtù del principio di responsabilità oggettiva; - la natura e la misura della sanzione sono individuate sulla base della valutazione dei principi sportivi violati e della qualità della violenza portata contro un ufficiale di gara e inflitta secondo sperimentati criteri di adeguatezza e proporzionalità. Quanto alla società Florentia Viola risulta, a sua volta, dagli atti che propri sostenitori in campo avverso lanciavano fumogeni e rotoli di carta igienica senza colpire, in qualche occasione trattenendo il pallone a fini ostruzionistici; - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a a) di squalificare per UNA GARA EFFETTIVA il campo di gioco della società Savona, infliggendo alla stessa l’ammenda di € 5.000,00. b) l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il 31 DICEMBRE 2002 al Signor GEMELLI Simone (Savona). c) di infliggere alla società Florentia Viola l’ammenda di € 400,00 di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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