Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE NORDI OMAR (DELIBERA G.S. C.U. N.113/C DEL 24/12/2002 GARA PAVIA-THIENE DEL 22/12/2002).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’8/01/03 n. 122 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE NORDI OMAR (DELIBERA G.S. C.U. N.113/C DEL 24/12/2002
GARA PAVIA-THIENE DEL 22/12/2002).
Con delibera del Giudice Sportivo Nordi Omar, calciatore della società A.C.
Pavia S.r.l., veniva squalificato per due gare effettive per aver pronunciate frasi
offensive verso gli Ufficiali di gara al termine dell’incontro.
Con reclamo proposto dalla società si negava in via principale che il calciatore
avesse rivolto le espressioni indicate nel referto dell’assistente arbitrale; in subordine
si riteneva che le espressioni riferite dovessero essere qualificate come meramente
irriguardose e non offensive; da ultimo si richiamava l’assenza di precedenti specifici
a carico del Nordi.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il fatto risulta provato dal rapporto dell’assistente
arbitrale, atto ufficiale e di fede privilegiata, che descrive con linearità e precisione lo
svolgimento dei fatti.
L’espressione “essere in malafede”, per il significato proprio delle parole usate,
non può che qualificarsi come offensiva, attribuendosi con tale espressione alla terna
arbitrale o ad alcuni dei suoi componenti, condotte e comportamenti costituenti
violazione del principio di imparzialità ; né può esservi dubbio nel fatto che le parole
riferite dall’assistente arbitrale siano state dirette agli ufficiali di gara, in quanto –
riferisce lo stesso assistente – furono pronunciate protestando.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata.
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