Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 08/11/03 n. 28/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE SALIS STEFANO FINO A TUTTO IL 8 GENNAIO 2003; SQUALIFICHE: DUE GARE CALCIATORE ANGELI LUCA E CALCIATORE MEMETAJ DENIS (DELIBERA G.S. C.U. N.25/TB DEL 18/12/2002 GARA IMOLESE-RIMINI DEL 14/12/2002)

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 08/11/03 n. 28/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE DIRIGENTE SALIS STEFANO FINO A TUTTO IL 8 GENNAIO 2003; SQUALIFICHE: DUE GARE CALCIATORE ANGELI LUCA E CALCIATORE MEMETAJ DENIS (DELIBERA G.S. C.U. N.25/TB DEL 18/12/2002 GARA IMOLESE-RIMINI DEL 14/12/2002) La società A.C. Imolese S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta con fax del 2 gennaio 2003 ha rinunciato al reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co.9° del Codice Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va addebitata.
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