Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 45/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FACCENNA CLAUDIO (C.U. N.39/TB DEL 12/2/2003 GARA TERAMO-CASTEL DI SANGRO DELL’ 8/2/2003).

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 45/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CASTEL DI SANGRO CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FACCENNA CLAUDIO (C.U. N.39/TB DEL 12/2/2003 GARA TERAMO-CASTEL DI SANGRO DELL’ 8/2/2003). La società Castel di Sangro S.r.l. ha proposto reclamo avverso la squalifica per due gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Claudio Facenna “per atto di violenza verso un avversario al termine della gara” Teramo-Castel di Sangro dell’8/2/2003. Nel rapporto dell’arbitro si legge quanto segue “al termine della gara, mentre le due squadre si accingevano a rientrare nello spogliatoi, il sig, Margarita Daniel Alfredo n.10 del Teramo Calcio e il sig. Faccenna Claudio n.4 del Castel di Sangro si rendevano protagonisti di una violenta colluttazione, che veniva sedata dalla terna arbitrale”. La reclamante chiede la riduzione della sanzione asserendo essersi trattato, da parte del suo calciatore, di un tentativo di difesa nei confronti degli antagonisti che lo accusavano di aver commesso un fallo volontario nel corso della gara. Ritiene la Commissione che non sia provata la circostanza enunciata nel reclamo; e, sulla base di quanto riportato negli atti ufficiali, compresi i rapporti dei due assistenti dell’arbitro, è congrua la sanzione stabilita dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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