Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 50/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE BIANCHI EMANUELE (C.U. N.41/TB DEL 19/2/2003 GARA AREZZO-LUCCHESE DEL 15/2/2003).
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Comunicato ufficiale del 26/02/03 n. 50/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE CALCIATORE BIANCHI EMANUELE (C.U. N.41/TB DEL
19/2/2003 GARA AREZZO-LUCCHESE DEL 15/2/2003).
La società A.S. Lucchese Libertas S.r.l. ha presentato reclamo avverso la
delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro gare il calciatore
Emanuele Bianchi “ per comportamento offensivo verso l’arbitro al termine della gara;
sempre al termine, tentava di aggredire il dirigente accompagnatore della squadra
avversaria rivolgendogli una frase offensiva ed intimidatoria; più tardi, mentre si
trovava nel proprio spogliatoio, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva”.
La reclamante chiede la riduzione della sanzione, assumendo,
essenzialmente, che “la ricostruzione dei fatti, relativi al termine della gara, contenuta
nel referto ufficiale prima e nell’allegato supplemento di rapporto poi, appare
manifestatamene condizionata da uno stato d’animo non sereno del Direttore di gara,
così come evidenziato nel nostro esposto inviato alla Lega Professionisti Serie C, e
al Comitato Regionale A.I.A. Toscana in data 17 febbraio 2003”.
I motivi del reclamo sono stati illustrati dall’avv. Fabio Lupo nel corso
dell’odierna riunione, all’esito della quale la Commissione ritiene che il reclamo
debba essere accolto. Va però evidenziato che la decisione riposa non sui fatti
enunciati nell’esposto, la cui valutazione spetta ad altro Organo dell’Ordinamento
Sportivo, bensì sulla considerazione che le condotte sanzionate si sono susseguite
l’una all’altra, in un breve arco temporale e quindi la complessiva condotta risente di
una certa unitarietà.
Pertanto, si stima sanzione congrua la squalifica per tre gare.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Bianchi Emanuele a tre
gare effettive.
La tassa non va addebitata.
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