Lega Nazionale Professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” Comunicato ufficiale del 09/03/03 n. 62/TB – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (LETTERA DI DIFFIDA, ART.13/1 COMMA C) C.G.S.) ED INIBIZIONE DIRIGENTE DE ROSA GUIDO FINO A TUTTO IL 28/5/2003 (C.U. N.54/TB DEL 24/3/2003 GARA BENEVENTO-LODIGIANI DEL 19/3/2003).

Lega Nazionale Professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " Comunicato ufficiale del 09/03/03 n. 62/TB - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO (LETTERA DI DIFFIDA, ART.13/1 COMMA C) C.G.S.) ED INIBIZIONE DIRIGENTE DE ROSA GUIDO FINO A TUTTO IL 28/5/2003 (C.U. N.54/TB DEL 24/3/2003 GARA BENEVENTO-LODIGIANI DEL 19/3/2003). Avverso ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nel comunicato in epigrafe, ha proposto reclamo la società F.C. Sporting Benevento S.r.l. richiedendo, in via principale, l’annullamento dell’ammenda a carico della società e l’inibizione a carico del dirigente e, in via subordinata, la riduzione delle due sanzioni. All’odierna riunione nessuno è comparso. Rileva questa Commissione che quanto riportato dalla società F.C. Sporting Benevento S.r.l. nel reclamo depositato è smentito dalla circostanziata descrizione dei fatti effettuata dall’arbitro e dall’assistente numero 1. Quanto da essi riportato non può essere messo in dubbio, stante la valenza particolare degli atti, nemmeno dall’attestazione rilasciata dalla questura di Benevento che, tra l’altro, non è in contrasto con quanto riportato dagli ufficiali di gara e risulta alquanto “incompleta”. La sanzione irrogata al dirigente, appare a questa Commissione congrua rispetto all’infrazione commessa tenuto conto della particolare funzione svolta dallo stesso “dirigente addetto all’arbitro” e che come compito precipuo ha quello di tutelare gli ufficiali di gara e non certamente quello di aggredirli o tentare di aggredirli. Pure congrua ed in linea con altri deliberati dI questa Commissione appare la sanzione irrogata alla società (ammenda e diffida) considerata la reiterazione del comportamento minaccioso ed aggressivo e la pericolosità per l’incolumità degli ufficiali di gara, della situazione venutasi a creare e per l’assenza della forza pubblica, successivamente chiamata dallo stesso arbitro e per il comportamento del dirigente preposto alla tutela degli ufficiali di gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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